In questo articolo parliamo del Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo andando a vedere nello specifico di cosa si tratta e quando è possibile avvalersi di esso.
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Decreto Ingiuntivo
Come già abbiamo visto, Il decreto ingiuntivo è un’ingiunzione di pagamento attraverso il quale il giudice, su richiesta del creditore, intima al debitore il pagamento di una somma di denaro o la consegna di determinate cose, entro il termine di 40 giorni dalla notifica, avvertendolo che potrà proporre opposizione o in caso contrario si procederà all’esecuzione.
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo invece consente al creditore che lo richiede di attivare la fase esecutiva senza dover attendere i 40 giorni previsti dalla legge, ma bensì 10 giorni direttamente dalla notifica del precetto.
Il decreto ingiuntivo è quindi provvisoriamente esecutivo quando l’ordine di pagamento o di consegna di un bene in esso contenuto non è subordinato al decorso del termine ordinario di 40 giorni dalla ricezione del precetto.
Che cos’è nello specifico il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è un’ingiunzione di pagamento attraverso il quale il giudice, su richiesta del creditore, intima al debitore il pagamento immediato di una somma di denaro o la consegna di determinate cose, avvertendolo che potrà proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notifica, e in caso contrario il creditore procederà all’esecuzione entro i 10 giorni dalla notifica del precetto.
Il decreto provvisoriamente esecutivo essendo già titolo esecutivo, viene notificato insieme all’atto di precetto e il creditore può iniziare la fase esecutiva dopo 10 giorni e non oltre 90 giorni dalla notifica del precetto.
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Differenza tra decreto non provvisoriamente esecutivo e decreto provvisoriamente esecutivo
Come già abbiamo visto la differenza tra decreto ingiuntivo NON provvisoriamente esecutivo e decreto provvisoriamente esecutivo sta nel fatto che nel primo bisogna notificare il decreto, poi attendere i 40 giorni entro cui il debitore può adempiere o fare opposizione o non fa nulla. Trascorsi i 40 giorni il decreto diventa definitivo e si chiede l’apposizione della formula esecutiva così si può notificare il precetto Con il decreto provvisoriamente esecutivo invece viene notificato il decreto insieme al precetto e il pagamento deve avvenire entro 10 giorno dalla loro notifica e non entro i 40 giorni.
Pertanto il decreto ingiuntivo NON esecutivo, diventa definitivo trascorsi i 40 giorni e il creditore può chiedere l’apposizione della formula esecutiva. Con l’apposizione della formula esecutiva il decreto ingiuntivo diventa titolo esecutivo e il creditore può notificare al debitore il precetto e decorsi 10 giorni dalla notifica può iscrivere ipoteca giudiziale e iniziare la fase esecutiva.
Quindi, nel decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo il debitore deve adempiere entro 40 giorni, se il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo, il debitore ha invece 10 giorni per effettuare la consegna o il pagamento.
In pratica i termini per adempiere sono:
- 10 giorni in caso di decreto provvisoriamente esecutivo.
- 50 giorni (40 per il decreto ingiuntivo e 10 per il precetto), se il decreto ingiuntivo non è provvisoriamente esecutivo;
Quando si può chiedere – Requisti
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è regolato dall’art. 642 cpc, che determina i casi in cui è possibile chiedere nel ricorso la provvisoria esecuzione del decreto, ciò determina che il giudice ingiunge il pagamento non più entro 40 giorni ma immediatamente, cioè entro 10 giorni dalla notifica titolo esecutivo e del precetto.
La provvisoria esecuzione non può essere disposta dal giudice, ma va richiesta dal ricorrente.
L’art 642 cpc prevede i casi in cui è possibile chiede chiedere la provvisoria esecutività:
- cambiale,
- assegno bancario,
- assegno circolare,
- certificato di liquidazione di borsa,
- atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzati
Il giudice, in questi casi, e sempre su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine dei 40 giorni ai soli fini dell’opposizione.
L’esecuzione provvisoria può anche essere concessa
- se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo. Solitamente viene concessa nel caso in cui il debitore versi in stato di dissesto tale da far presumere la reale esistenza di un pregiudizio per le ragioni creditizie.
- se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere, ad esempio una promessa di pagamento o un riconoscimento del debito da parte del debitore.
In tali casi, il giudice può imporre al creditore il pagamento di una cauzione (art. 642 c. 2 c.p.c.), per garantire la restituzione della somma al debitore, nella circostanza in cui egli abbia pagato e il decreto sia stato successivamente revocato.
Al di fuori di questi casi, vi sono ipotesi di provvisoria esecuzione ex lege, perché esistono specifiche disposizioni in cui il decreto ingiuntivo viene considerato immediatamente esecutivo per legge. Come ad esempio nel caso in cui la richiesta riguardi:
- il mantenimento della prole (art. 316 bis c. 2,3 c.c.),
- il pagamento del prezzo non corrisposto nel contratto di subfornitura (art. 3 c. 4 legge 192/1998).
- il pagamento delle spese condominiali su istanza dell’amministratore di condominio sulla base delle spese regolarmente approvate dall’assemblea (art. 63 c. 1 disp. att. c.c.),
- il pagamento dei canoni di locazione dovuti in caso di morosità (art. 664 c. 3 c.p.c.),
- il pagamento dei contributi e accessori per le forme obbligatorie di previdenza e assistenza (art. 1 c. 13, d. legge 688/1985),
In caso di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e telematico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 9 bis del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 176 del 18 dicembre 2020, pubblicato in G.U. il 24 dicembre 2020 ed entrato in vigore il 25 dicembre 2020, la richiesta dell’apposizione della formula viene fatta mediante il deposito telematico dell’istanza, ed il cancelliere provvederà ad apporre la formula e a caricare il decreto esecutivo telematico nel programma. Le copie per la notifica andranno attestate dell’avvocato.
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Notifica – effetti del decreto provvisoriamente ingiuntivo
La notifica del decreto provvisoriamente ingiuntivo segue le stesse regole della notifica del decreto non provvisoriamente esecutivo, e quindi deve avvenire entro 60 giorni dal deposito del decreto in cancelleria e 90 giorni in caso di notifica al di fuori dell’Italia, in difetto lo stesso diventa inefficace (art. 644 c.p.c.), ma la domanda può essere riproposta.
La differenza, come già detto in precedenza, rispetto al decreto non immediatamente esecutivo sta nel fatto che il decreto è già titolo esecutivo e quindi il creditore non deve attendere il decorso dei 40 giorni per ottenere l’apposizione della formula esecutiva.
Con un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo il creditore:
- ha un titolo che è già valido per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 655 c.p.c.),
- può notificare immediatamente al debitore ingiunto il decreto munito di formula esecutiva, unitamente al precetto,
- decorsi 10 giorni senza che il debitore abbia adempiuto, può iniziare l’esecuzione forzata, senza attendere i 40 giorni.
Opposizione
In caso di opposizione da parte del debitore, il giudice, in base a quanto stabilito dall’art 648 cpc provvedendo in prima udienza con ordinanza non impugnabile:
- può concedere la provvisoria esecuzione, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione,
- deve concedere l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali.
- deve in ogni caso concederla, se la parte che l’ha chiesta offre una cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.
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Perché affidarsi ad un Avvocato esperto in Recupero del Credito
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Questa guida sul Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo termina qui, leggi anche le guide relative al recupero crediti condominio, recupero crediti per istituti bancari, recupero crediti per aziende e il recupero crediti per privati.