In questo articolo parliamo del Decreto Ingiuntivo su Fattura andando a vedere nello specifico di cosa si tratta e tutto quello che devi sapere se non ti sono state pagate delle fatture e vuoi recuperare i crediti.
Leggi l’articolo e scopri tutto quello che devi sapere!
Se vuoi sapere tutto quello che devi fare per recuperare un credito leggi anche l’articolo sul Recupero Crediti.
Sei un creditore e vuoi recuperare la somma che ti aspetta?
Decreto Ingiuntivo
Come già abbiamo visto, Il decreto ingiuntivo è un’ingiunzione di pagamento attraverso il quale il giudice, su richiesta del creditore, intima al debitore il pagamento di una somma di denaro o la consegna di determinate cose, entro il termine di 40 giorni dalla notifica, avvertendolo che potrà proporre opposizione o in caso contrario si procederà all’esecuzione.
Nella maggior parte dei casi il decreto ingiuntivo viene richiesto dal creditore a cui non sono state pagate le fatture.
Il procedimento per ottenere un decreto ingiuntivo è un procedimento veloce infatti si caratterizza per essere:
- procedimento monitorio a cognizione sommaria, perché è emesso senza contradittorio tra le parti;
- inaudita altera parte, perché non viene ascoltata l’altra parte, il debitore, ma il giudice emette il decreto solo sulla base di quanto provato dal creditore, spetterà poi al debitore, in caso di contestazione fare opposizione e in tal caso si instaurerà un procedimento a cognizione piena, ovvero con il contradittorio delle parti.
L’art 633 cpc quindi stabilisce i requisiti di ammissibilità del decreto ingiuntivo:
- il decreto ingiuntivo può essere richiesto solo se si vanata un diritto di credito;
- tale diritto deve avere ad aggetto una somma liquida di denaro o una determinata quantità di cose fungibili o la consegna di una determinata cosa;
- in caso in cui il diritto di credito riguardi una somma di denaro questa dovrà avere il requisito della liquidità;
- la prova scritta, il creditore deve essere in grado di provare l’esistenza del suo diritto
Inoltre il creditore per poter chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo, oltre ad essere il titolare di un diritto di credito, il diritto di credito vantato dal creditore, deve essere certo, liquido ed esigibile:
- certo, deve essere fondato su prova scritta, per una maggiore tutela nei confronti del debitore, poiché quest’ultimo non partecipa al procedimento monitorio e la prova scritta a differenza ad esempio di quella testimoniale assicura un elevato grado di certezza del diritto vantato dal creditore. In base all’art 634 cpc sono prove scritte idonee ad ottenere un provvedimento di ingiunzione le fatture commerciali vidimate da un notaio, le quali normalmente non costituiscono prova in quanto trattasi di documenti formati unilateralmente.
- liquido ovvero il credito deve essere determinato nel suo ammontare o facilmente determinabile, anche attraverso un semplice calcolo matematico;
- esigibile il termine previsto per il pagamento deve essere scaduto o, se il pagamento è subordinato ad una condizione, questa deve essersi avverata, come la fattura scaduta.
Vuoi inviare un Decreto Ingiuntivo ad un tuo debitore e cerchi l’aiuto di un Avvocato esperto?
Decreto ingiuntivo su Fattura
In base a quanto detto, il decreto ingiuntivo può essere richiesto sulla base di una fattura, perché è prova scritta, il suo ammontare è determinato ed il termine per il pagamento è scaduto.
La fattura è un documento fiscale che attesta la vendita di beni o prestazioni e regola il rapporto tra creditore e debitore, in essa sono contenute tutte le informazioni essenziali affinché il Giudice possa emettere il decreto ingiuntivo.
I dati essenziali in una fattura sono:
- data di emissione;
- numero univoco che identifica la fattura in una numerazione progressiva;
- numero di partita IVA dell’emittente;
- dettagli di chi emette la fattura;
- dettagli del cliente;
- descrizione del bene o di servizio
- data della transazione o pagamento se non corrisponde a quella di emissione;
- aliquota IVA applicata;
- ammontare IVA da pagare;
- il totale IVA da pagare con aliquota e eventuali esenzioni;
- prezzo unitario di beni o servizi escluse tasse, sconti e riduzioni.
Sei un creditore e vuoi recuperare la somma che ti aspetta?
Leggi anche: Società di recupero crediti: perché evirale; Lettera recupero crediti e Come recuperare i propri crediti.
Come richiedere decreto ingiuntivo su fattura
Per poter richiedere l’emissione del decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di fatture, occorre depositare l’estratto notarile autentico delle scritture contabili in cui sono annotate le fatture o la fattura, per verificare la conformità dei documenti prodotti agli originali in base a quanto previsto dal 2 ° comma dell’art 634 cpc.
La fatturazione elettronica
Con l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica, la giurisprudenza prevalente ritiene che essa essendo già di per sé titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo, non vi è più obbligo di depositare l’estratto notarile autentico delle scritture contabili, perché con il Sistema di Interscambio, il così detto SDI, vengono generati documenti autentici ed immodificabili, garantiti dalla marca temporale e dalla firma digitale, che non sono semplici “copie informatiche di documenti informatici” bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali (art. 1, comma 1, lettera l), quinquies del D.Lgs. n.82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” CAD.).
Anche l’Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 89757/2018 del 30 aprile 2018, ha precisato:
- al punto 1.3 che la fattura elettronica è un file in formato XML (n.d.r. eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all’allegato A del provvedimento;
- al punto 2.1 La fattura elettronica è trasmessa al SdI dal soggetto obbligato ad emetterla ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (cedente/prestatore). La fattura elettronica può essere trasmessa, per conto del soggetto obbligato ad emetterla, da un intermediario di cui al successivo punto 5.1. Per la trasmissione devono essere soddisfatti i requisiti indispensabili alla identificazione del soggetto trasmittente. Tali requisiti sono rispettati utilizzando una delle modalità di colloquio con il SdI di cui al successivo punto 2.2.
- al punto 2.6 nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI (sistema di Interscambio) effettua un controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato e viene inviata la ricevuta di cui al punto 2.4, cd. ricevuta di scarto.
In base a quanto detto finora si potrebbe concludere dicendo che con la fattura elettronica verrebbe meno sia l’obbligo di deposito dei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972, sia l’obbligo per chi deve emettete fattura elettronica di tenere i predetti registri, tuttavia ci sono orientamenti differenti tra i vari giudici, in particolari i Giudici di Verona, Padova e Vicenza, hanno dato diverse interpretazioni circa agli allegati obbligatori per poter ottenere l’emissione del decreto ingiuntivo, mentre i Tribunali di Verona e Padova hanno ritenuto sufficiente, ai fini della prova scritta ex art 634 cpc, la mera trasmissione della fattura in formato .xml e delle ricevute di trasmissioni allo SDI, il Tribunale di Vicenza invece ha dichiarato l’obbligatorietà di allegare comunque l’estratto notarile delle scritture contabili.
Ormai il tempo della digitalizzazione anche nel campo giuridico ha avuto una forte accelerazione in questi ultimi anni e i sistemi informatici, sono sempre più sicuri, garantiti dalla marca temporale e dalla firma digitale, oppure lo stesso SDI. Pertanto è impensabile che la fattura elettronica in formato XML non possa dare le stesse garanzie dell’estratto notarile delle scritture contabile essendo soddisfatti i requisiti previsti dall’art 643 comma 2 cpc per la prova scritta. Quindi, in base a quanto fin qui detto, si spera che tutti i Tribunali possano concordare sulla validità della fattura elettronica ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo,
Opposizione a decreto ingiuntivo su fattura
La fattura costituisce prova del credito, limitatamente alla fase monitoria, di conseguenza in caso di opposizione da parte del debitore il valore probatorio della fattura diminuisce diventando solo un indizio. Con l’opposizione si instaura un giudizio ordinario ed in questo caso l’onere della prova cadrà sul creditore il quale dovrà dimostrare con gli ordinari mezzi di prova il diritto del suo credito.
L’opposizione a decreto ingiuntivo su fattura segue le regole generali dell’opposizione a decreto ingiuntivo già descritte nell’articolo precedente.
“La fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto.” Ciò è quanto affermato dal Tribunale Avezzano, 22/08/2018, n.502
Leggi anche l’articolo sul Pignoramento presso terzi e quello sul Pignoramento del conto corrente.
Perché affidarsi ad un Avvocato esperto in Recupero del Credito
Se sei hai un credito da recuperare, affidarti ad un Avvocato esperto in Recupero del Credito è la soluzione migliore che tu possa fare. Oltre ad avere un rapporto diretto con il tuo avvocato, ti verrà analizzata la situazione patrimoniale del debitore e quindi si potrà poi scegliere insieme la strategia migliore da applicare per recuperare il tuo credito. Con le società di recupero credito invece tutto è impersonale.
Questa guida sul Decreto Ingiuntivo su fattura termina qui, leggi anche le guide relative al recupero crediti condominio, recupero crediti per istituti bancari, recupero crediti per aziende e il recupero crediti per privati.