In questo articolo parliamo del Decreto Ingiuntivo andando a vedere nello specifico di cosa si tratta e quando è possibile avvalersi di esso
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Che cos’è il decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo è un’ingiunzione di pagamento attraverso il quale il giudice, su richiesta del creditore, intima al debitore il pagamento di una somma di denaro o la consegna di determinate cose, entro il termine di 40 giorni dalla notifica, avvertendolo che potrà proporre opposizione o in caso contrario si procederà all’esecuzione.
Il decreto ingiuntivo prevede un
- procedimento monitorio a cognizione sommaria, perché è emesso senza contraddittorio tra le parti;
- inaudita altera parte, perché non viene ascoltata l’altra parte, il debitore, ma il giudice emette il decreto solo sulla base di quanto provato dal creditore, spetterà poi al debitore, in caso di contestazione fare opposizione e in tal caso si instaurerà un procedimento a cognizione piena, ovvero con il contraddittorio delle parti.
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A cosa serve
Attraverso l’emissione del decreto ingiuntivo, il creditore ottiene rapidamente un ordine di pagamento rivolto al debitore, ovvero ottiene un titolo esecutivo, presupposto essenziale al fine di poter iniziare la fase esecutiva nei confronti del debitore.
L’art. 474 cpc infatti stabilisce che l’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Quindi non si può iniziare una procedura esecutiva se prima il Giudice non ha emesso un titolo esecutivo.
Sono titoli esecutivi:
- le sentenze, i provvedimenti (tra cui il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo) e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
- le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
- gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.
Il Decreto Ingiuntivo è disciplinato dall’art 633 e ss del codice di procedura civile, che stabilisce:
“su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
- se del diritto fatto valere si dà prova scritta [634];
- se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, [procuratori,] cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo [636, 637 2];
- se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata [636, 637 2].
L’ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere (3)l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione.”
L’art 633 cpc quindi stabilisce i requisiti di ammissibilità del decreto ingiuntivo:
- il decreto ingiuntivo può essere richiesto solo se si vanata un diritto di credito;
- tale diritto deve avere ad aggetto una somma liquida di denaro o una determinata quantità di cose fungibili o la consegna di una determinata cosa;
- in caso in cui il diritto di credito riguardi una somma di denaro questa dovrà avere il requisito della liquidità;
- la prova scritta, il creditore deve essere in grado di provare l’esistenza del suo diritto.
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Quando si può chiedere
L’emissione del decreto ingiuntivo, essendo un provvedimento che il giudice emette attraverso un procedimento inaudota altera parte, cioè senza contradittorio e solo sulla base di quanto asserito dal creditore, occorrono, per la tutela del debitore, determinate condizioni e requisiti che riguardano la natura e l’oggetto della pretesa creditoria.
Andando ad analizzare quanto stabilito dall’art 633 cpc 1 comma, che detta i requisiti di ammissibilità del decreto ingiuntivo, vediamo che oggetto del diritto di credito può essere:
- una somma di denaro liquida ed esigibile, cioè il credito deve essere determinato nel suo ammontare e scaduto, come detto prima il termine previsto per il pagamento deve essere scaduto. Si può chiedere attraverso il ricorso del decreto ingiuntivo il pagamento per gli oneri condominiali, per il mancato pagamento dei canoni di locazione, oneri dei professionisti e per i crediti da lavoro;
- una determinata quantità di cosa fungibili, per beni fungibili si intende quei beni che che risultano uguali, per qualità, ad altri beni dello stesso genere; come il denaro, bene fungibile per eccellenza, sono beni fungibili anche i prodotti agticoli come un quintale di mele, o pere, ciò che conta e la quantità. Infatti come stabilito dall’art. 633 cpc, per ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo occorre che il credito abbia ad oggetto una quantità determinata, anche se il creditore è libero anche di accettare una somma di denaro come previsto dall’art. 639 c.p.c., poiché ciò che conta è la quantità; i beni infungibili sono invece quei beni che non possono essere sostituiti da altri beni apparentemente dello stesso genere, ad esempio un quadro e non è possibile ottenere un provvedimento d’ingiunzione per questa tipologia di beni;
- la consegna di una cosa mobile determinata, oggetto del credito può essere anche una cosa mobile, purché sia individuata; ad esempio, si può chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo per chiedere la consegna/restituzione di una determinata cosa, come ad es. la consegna di documenti
Inoltre il creditore per poter chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo, oltre ad essere il titolare di un diritto di credito, lo stesso il diritto di credito vantato dal creditore, deve essere certo, liquido ed esigibile:
- certo, deve essere fondato su prova scritta, per una maggiore tutela nei confronti del debitore, poiché quest’ultimo non partecipa al procedimento monitorio e la prova scritta a differenza da esempio di quella testimoniale assicura un elevato grado di certezza del diritto vantato dal creditore. In base all’art 634 cpc sono prove scritte idonee ad ottenere un provvedimento di ingiunzione le polizze e le promesse unilaterali, i contratti notarili, i telegrammi e, soprattutto, le fatture commerciali vidimate da un notaio, le quali normalmente non costituiscono prova in quanto trattasi di documenti formati unilateralmente.
- liquido ovvero il credito deve essere determinato nel suo ammontare o facilmente determinabile, anche attraverso un semplice calcolo matematico;
- esigibile il termine previsto per il pagamento deve essere scaduto o, se il pagamento è subordinato ad una condizione, questa deve essersi avverata, es. la fattura scaduta.
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Chi emette il decreto ingiuntivo
L’art. 634 cpc stabilisce che per l’ingiunzione è competente il Giudice di Pace o, in composizione monocratica, il Tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.
Per i crediti previsti nel n. 2 dell’articolo 633 è competente anche l’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.
Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.
Dobbiamo però distinguere una competenza per valore e una territoriale del giudice.
- competenza per valore, è competente il giudice di pace per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5 mila euro;
- competenza territoriale, foro generale è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza o il domicilio se il convenuto non ha residenza, dimora nella Repubblica o sono sconosciute, è competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore (art. 18 c. 2 c.p.c.). Oltre al foro generale esistono anche fori facoltativi come per le cause in materia di obbligazioni (art. 20 c.p.c.), in cui è competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve essere eseguita. È un foro facoltativo quello relativo ai crediti di avvocati e notai, in cui è competente il giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti i professionisti (art. 637 c.p.c.).
In materia di riscossione dei canoni di affitto invece la Cassazione ha ritenuto che la competenza per i crediti locatizi, indipendentemente dal valore del credito da riscuotere, è sempre del tribunale.
Procedimento per l’emissione del decreto ingiuntivo
Il procedimento per l’emissione del decreto ingiuntivo è molto semplice ed è possibile riassumerlo in pochi passaggi:
- deposito da parte dell’avvocato del ricorso presso l’ufficio del giudice competente; per le cause innanzi al giudice di pace, il cui valore sia inferiore o uguale a 1.100 euro, il creditore può stare in giudizio personalmente, senza il ministero di un avvocato (art. 82 c. 1 c.p.c.).
- la decisione del giudice: richiesta di integrazione della prova, accoglimento del ricorso, rigetto del ricorso
- notifica del decreto ingiuntivo entro 60 giorni dall’emissione a pena di inefficacia, se il decreto ingiuntivo non è provvisoriamente esecutivo il creditore notifica al debitore le copie autentiche del ricorso; se il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo il creditore notifica al debitore le copie autentiche del ricorso unitamente all’atto di precetto sempre entro 60 gg a pena d’inefficacia, può iscrivere ipoteca giudiziale e può iniziare l’esecuzione;
- debitore adempie (la procedura si conclude),
- opposizione, il debitore propone entro 40 giorni dalla notifica del decreto, opposizione al decreto ingiuntivo o, se è già iniziata l’esecuzione, opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi;
- il debitore non adempie e non propone opposizione, si può iniziare la fase esecutiva.
Analizziamo nello specifico i vari passaggi
1) REQUISITI DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO (cosa deve contenere il RICORSO)
La domanda per l’emissione del decreto ingiuntivo in base a quanto stabilito dall’art 638 cpc avviene attraverso il deposito di un ricorso contenente.
Il ricorso deve contenere i requisiti previsti dall’art 125 e 638 del cpc
- l’ufficio giudiziario Giudice di Pace o Tribunale,
- le parti, ovvero le generalità di creditore e debitore;
- l’indicazione dell’avvocato del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito,
- l’oggetto,
- le ragioni della domanda come l’inadempimento del debitore,
- le prove che si producono la fattura o il contratto di locazione su cui si fonda la pretesa),
- la richiesta della provvisoria esecuzione se vi sono i presupposti per ottenerla (art. 642 c.p.c.),
- le conclusioni ovvero la richiesta di ingiunzione di pagamento,
- la procura alle liti,
- la sottoscrizione, nell’originale quanto nelle copie da notificare, dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore, che indica il proprio codice fiscale, il proprio numero di fax e l’indirizzo PEC.
Se manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria.
Il ricorso così redatto viene depositato in cancelleria, insieme alla documentazione prodotta come prova e non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d’ingiunzione, 40 giorni a norma dell’articolo 641.
2) DEPOSITO DEL RICORSO
Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del giudice competente, che può essere:
- il Giudice di Pace è ancora in vigore ancora il deposito cartaceo, anche se bisogna fare la preiscrizione telematicamente, mediante il portale del Ministero della Giustizia.
- il Tribunale è obbligatorio il deposito telematico, il ricorso in questo caso deve essere predisposto come un file pdf nativo e non una scansione del ricorso cartaceo, deve essere sottoscritto digitalmente, devono essere scansionati tutti i documenti di seguito riportati, alcuni dei quali dovranno essere firmati digitalmente. Anche il pagamento del contributo unificato deve avvenire telematicamente. L’avvocato attraverso un programma depositerà telematicamente il ricorso con tutta la documentazione allegata mediante un programma specifico.
Devono depositarsi in cancelleria:
- la nota di iscrizione a ruolo;
- il ricorso per decreto ingiuntivo;
- la procura alle liti:
- le prove;
- il contributo unificato e l’anticipazione forfettaria;
- la nota spese dell’avvocato.
3) LA DECISIONE DEL GIUDICE
Depositato il ricorso, si possono verificare tre possibilità:
- richiesta di un’integrazione probatoria: l’art. 640 c. 1 c.p.c. prevede che se il giudice, ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova: di norma nel provvedimento notificato all’avvocato è indicato anche il termine entro cui integrare le prove.
- rigetto del ricorso il 2 comma dell’art. 640 c.p.c. prevede il caso in cui il giudice rigetta la domanda e ciò può avvenire nel caso in cui dopo aver chiesto l’integrazione, il ricorrente non vi provveda; oppure se mancano i presupposti richiesti per l’emissione del decreto, il giudice rigetta la domanda, o se il credito non è provato. Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria. Contro il rigetto non sono esperibili mezzi di impugnazione.
- accoglimento del ricorso (art. 641 c.p.c.): se la richiesta è fondata, il giudice la accoglie ed emette il decreto ingiuntivo.
Il decreto emesso dal Giudice deve contiene, secondo quanto previsto dall’art. 641 cpc :
- l’ingiunzione al debitore di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste dal creditore;
- il termine di 40 giorni entro cui l’ingiunto deve adempiere con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata. Il termine di 40 giorni è un termine perentorio, il suo decorso infruttuoso fa sì che il decreto acquisti efficacia di titolo esecutivo. Quando concorrono giusti motivi, il termine di 40 giorni può essere ridotto fino a 10 giorni oppure aumentato a 60. Se l’intimato risiede in uno degli altri Stati dell’Unione europea, il termine è di 50 giorni e può essere ridotto fino a 20 giorni. Se l’intimato risiede in altri Stati, il termine è di 60 giorni e, comunque, non può essere inferiore a 30 né superiore a 120. Inoltre se il decreto è provvisoriamente esecutivo, il giudice ingiunge al debitore di pagare senza dilazione, fermo restando il diritto di proporre opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica.
- la liquidazione delle competenze dell’avvocato, il giudice liquida le spese e le competenze dell’avvocato e ne ingiunge il pagamento art. 641 c. 3 c.p.c..
4) LA NOTIFICA DEL DECRETO INGIUNTIVO
Come già ampiamente detto il procedimento per l’emissione del decreto ingiuntivo è un procedimento inaudia altera parte, cioè viene emesso solo sulla base di quanto asserito dal creditore senza ascoltare il debitore, pertanto quest’ultimo viene a conoscenza del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti solo mediante la notifica dell’atto. Il ricorrente dovrà notificare al debitore la copia autentica del ricorso e del pedissequo decreto, mentre l’originale della copia esecutiva resta al debitore mentre gli originali rimangono depositati in cancelleria.
In base all’art 476 cpc Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte, cioè la cancelleria non può rilasciare più di una copia in forma esecutiva, per evitare che non ci siano più copie esecutive in circolazione contro la stessa persona, fatta però eccezione solo nel caso in cui ricorra un giusto motivo. Per giusto motivo, la dottrina intende il caso in sottrazione, smarrimento o distruzione non imputabile al creditore. In tal caso le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell’ufficio che lo ha pronunciato, e negli altri casi al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione l’atto fu formato. Sull’istanza si provvede con decreto.
Una volta notificato, il decreto ingiuntivo mantiene una “validità” di 10 anni.
La notifica del decreto ingiuntivo deve avvenire entro 60 giorni dalla sua pronuncia, ovvero da quando è stato depositato in cancelleria, se deve avvenire nel territorio della e di 90 giorni negli altri casi, in caso contrario il decreto diventa inefficace, ma la domanda può essere riproposta in base a quanto stabilito dall’art. 644 cpc. Infatti l’inefficacia per omessa notificazione non preclude, la riproposizione della domanda.
Il termine dei 60/90 giorni è perentorio, ciò significa che scaduti i 60/90 giorni senza aver notificato il decreto, questo non può più perché scaduto, in quanto caso bisogna depositare un nuovo ricorso per ottenere l’emissione di un nuovo decreto. Il termine di notifica è soggetto alla sospensione feriale
Inoltre la notifica determina la pendenza della lite e interrompe il decorso della prescrizione.
L’ultimo comma dell’art 644 cpc fa riferimento all’art 188 disp. di attuazione del cpc in base alla quale: la parte alla quale non è stato notificato il decreto d’ingiunzione nei termini di cui all’articolo 644 del codice può chiedere con ricorso al giudice, che ha pronunciato il decreto, che ne dichiari l’inefficacia, ovvero una dichiarazione di inefficacia. In questo caso il giudice fissa con decreto un’udienza per la comparizione delle parti davanti a sé e il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati alla controparte. La notificazione è fatta nel domicilio di cui all’articolo 638 del codice se avviene entro l’anno dalla pronuncia e personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e seguenti del codice se è fatta posteriormente.
Il giudice, sentite le parti, può:
- dichiarare con ordinanza non impugnabile l’inefficacia del decreto ingiuntivo a tutti gli effetti.
- rigetta l’istanza, ciò non impedisce alla parte di proporre domanda di dichiarazione d’inefficacia nei modi ordinari.
Nel caso di notifica tardiva, ciò avvenuta dopo i 60/90 giorni, il debitore ha come unica possibilità l’opposizione al decreto ingiuntivo per chiedere la dichiarazione d’inefficacia del decreto.
Se ricorrono vizi di notifica, questi possono farsi valere in sede di opposizione, anche tardiva (art. 650 c.p.c.). Infatti, se è iniziata l’esecuzione sulla base di un decreto ingiuntivo la cui notifica è affetta da nullità, il debitore può proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.
Nel decreto ingiuntivo il Giudice concede al debitore 40 giorni dalla notifica per:
- adempiere;
- proporre opposizione,
- non adempiere né proporre opposizione: in questo caso, il decreto ingiuntivo, trascorsi i 40 giorni diventa definitivo e il creditore può chiedere l’apposizione della formula esecutiva. Con l’apposizione della formula esecutiva il decreto ingiuntivo diventa titolo esecutivo e il creditore può notificare al debitore il precetto e decorsi 10 giorni dalla notifica sua notifica può iniziare iscrivere ipoteca giudiziale e iniziare la fase esecutiva.
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Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
In determinati casi previsti dall’art 642 cpc, nel ricorso è possibile chiedere la provvisoria esecuzione del decreto, ciò determina che il giudice ingiunge il pagamento non più entro 40 giorni ma immediatamente, cioè entro 10 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto.
La differenza tra decreto ingiuntivo NON provvisoriamente esecutivo e decreto provvisoriamente esecutivo sta nel fatto che nel primo bisogna notificare il decreto, poi attendere i 40 giorni e notificare il precetto, con il decreto provvisoriamente esecutivo viene notificato il decreto insieme al precetto e il pagamento deve avvenire entro 10 giorno dalla loro notifica e non entro i 40 giorni.
La provvisoria esecuzione non può essere disposta dal giudice, ma va richiesta dal ricorrente.
L’art 642 cpc prevede i casi in cui è possibile chiede chiedere la provvisoria esecutività:
- cambiale,
- assegno bancario,
- assegno circolare,
- certificato di liquidazione di borsa,
- atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzati
Il giudice, in questi casi, e sempre su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine dei 40 giorni ai soli fini dell’opposizione.
L’esecuzione provvisoria può anche essere concessa
- se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo. Solitamente viene concessa nel caso in cui il debitore versi in stato di dissesto tale da far presumere la reale esistenza di un pregiudizio per le ragioni creditizie.
- se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere, ad esempio una promessa di pagamento o un riconoscimento del debito da parte del debitore.
In tali casi, il giudice può imporre al creditore il pagamento di una cauzione (art. 642 c. 2 c.p.c.), per garantire la restituzione della somma al debitore, nella circostanza in cui egli abbia pagato e il decreto sia stato successivamente revocato.
Al di fuori di questi casi, vi sono ipotesi di provvisoria esecuzione ex lege, perché esistono specifiche disposizioni in cui il decreto ingiuntivo viene considerato immediatamente esecutivo per legge. Come ad esempio nel caso in cui la richiesta riguardi:
- il mantenimento della prole (art. 316 bis c. 2,3 c.c.),
- il pagamento del prezzo non corrisposto nel contratto di subfornitura (art. 3 c. 4 legge 192/1998).
- il pagamento delle spese condominiali su istanza dell’amministratore di condominio sulla base delle spese regolarmente approvate dall’assemblea (art. 63 c. 1 disp. att. c.c.),
- il pagamento dei canoni di locazione dovuti in caso di morosità (art. 664 c. 3 c.p.c.),
- il pagamento dei contributi e accessori per le forme obbligatorie di previdenza e assistenza (art. 1 c. 13, d. legge 688/1985),
In caso di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e telematico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 9 bis del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 176 del 18 dicembre 2020, pubblicato in G.U. il 24 dicembre 2020 ed entrato in vigore il 25 dicembre 2020, la richiesta dell’apposizione della formula viene fatta mediante il deposito telematico dell’istanza, ed il cancelliere provvederà ad apporre la formula e a caricare il decreto esecutivo telematico nel programma. Le copie per la notifica andranno attestate dall’avvocato.
La notifica del decreto provvisoriamente ingiuntivo segue le stesse regole della notifica del decreto non provvisoriamente esecutivo, e quindi deve avvenire entro 60 giorni dal deposito del decreto in cancelleria e 90 giorni in caso di notifica al di fuori dell’Italia, in difetto lo stesso diventa inefficace (art. 644 c.p.c.), ma la domanda può essere riproposta.
La differenza, come già detto in precedenza, rispetto al decreto non immediatamente esecutivo sta nel fatto che il decreto è già titolo esecutivo e quindi il creditore non deve attendere il decorso dei 40 giorni per ottenere l’apposizione della formula esecutiva.
Con un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo il creditore:
- ha un titolo che è già valido per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 655 c.p.c.),
- può notificare immediatamente al debitore ingiunto il decreto munito di formula esecutiva, unitamente al precetto,
- decorsi 10 giorni senza che il debitore abbia adempiuto, può iniziare l’esecuzione forzata, senza attendere i 40 giorni.
In caso di opposizione da parte del debitore, il giudice, in base a quanto stabilito dall’art 648 cpc provvedendo in prima udienza con ordinanza non impugnabile:
- può concedere la provvisoria esecuzione, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione,
- deve concedere l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali.
- deve in ogni caso concederla, se la parte che l’ha chiesta offre una cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.
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Conseguenze a seguito di notifica del decreto ingiuntivo
Le conseguenze relative alla notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e non riguardano solo i tempi entro cui il creditore può iniziare la fase esecutiva.
- In caso di decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, dopo la sua notificazione, il creditore deve attendere 40 giorni, affinché il decreto possa diventare definitivo. In questo periodo di tempo, il debitore può:
- adempiere;
- può proporre opposizione;
- se non adempie o se non propone opposizione, il decreto ingiuntivo diventa definitivo e il creditore può chiedere l’apposizione della formula esecutiva.
Trascorsi i 40 giorni senza che il debitore abbia fatto nulla, il creditore dovrà richiedere, presso la cancelleria del Giudice che ha emesso il decreto la formula esecutiva, che a norma dell’art 475 cpc consiste nell’intestazione «Repubblica Italiana – In nome della legge» (4) e nell’apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia, della seguente formula: «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».
Dopo l’apposizione della formula,
- il creditore può notificare il decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva, e il precetto. Decorsi 10 giorni dalla notifica, può iniziare il pignoramento dei beni del debitore.
- Il debitore non può più formulare opposizione al decreto ingiuntivo, tranne nei casi di opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. In questo caso l’esecutorietà può essere sospesa a norma dell’articolo precedente. Tuttavia l’opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
- In caso di un decreto provvisoriamente esecutivo, il creditore avendo già un titolo esecutivo, quindi munito di formula esecutiva, procedere immediatamente alla notifica del precetto – unitamente al decreto – e, decorsi 10 giorni, dalla notifica può iniziare l’esecuzione forzata. In questo caso il creditore non deve attendere i 40 giorni necessari a far divenire definitivo il decreto non esecutivo, essendo già esecutivo.
Pertanto in caso di decreto provvisoriamente esecutivo, il creditore:
- ha di un titolo esecutivo per poter iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 655 c.p.c.),
- può notificare il decreto munito di formula esecutiva, unitamente al precetto,
- decorsi 10 giorni senza che il debitore abbia adempiuto ed entro 90 giorni dalla notifica, può iniziare l’esecuzione forzata.
il debitore, a cui venga notificato un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo può:
- adempiere;
- proporre opposizione:
- può proporre opposizione al decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.), per contestare i presupposti per l’emissione del provvedimento e chiedere la sospensione della provvisoria esecuzione,
- può presentare opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), se intende contestare il diritto del creditore a procedere all’esecuzione;
- può presentare opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), se intende contestare la validità formale del titolo del creditore.
- non adempie e non propone opposizione.
Opposizione
Come abbiamo già ampiamente detto, l’emissione del decreto ingiuntivo avviene solo su quanto provato dal creditore, senza che il debitore venga ascoltato.
Pertanto l’unico mezzo messo a disposizione del debitore per far valere le sue contestazioni sulla pretesa creditoria del creditore è l’opposizione a decreto ingiuntivo. Lo scopo dell’opposizione è quello di ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione nel caso in cui il decreto è provvisoriamente esecutivo e la revoca del decreto ingiuntivo.
L’art 645 cpc stabilisce che l’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione. Nell’opposizione abbiamo un capovolgimento di ruoli, ossia il debitore opponente diventa attore e il creditore opposto diventa convenuto, pertanto il contenuto dell’atto di citazione ha il contenuto di una comparsa di risposta, atto tipico del convenuto.
L’opposizione deve essere proposta:
- entro 40 giorni decorrenti dalla notifica del decreto,
- entro 50 giorni se l’intimato risiede in un paese dell’Unione europea,
- entro 60 giorni se l’intimato risiede in un paese al di fuori dell’Unione europea, il termine non può essere inferiore a 30 né superiore a 120 (art. 641 c. 2 c.p.c.),
- tra i 10 e i 60 giorni quando concorrono giusti motivi.
L’opposizione è inammissibile se eseguita oltre i termini di cui sopra, salvo nel caso di opposizione tardiva come previsto dall’art. 650 c.p.c., ovvero se il debitore dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo:
- per irregolarità della notificazione,
- per caso fortuito,
- per forza maggiore.
Tuttavia l’opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione, cioè dal pignoramento.
L’atto di opposizione va notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’articolo 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto.
In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito ma i termini di comparizione sono ridotti a metà. Il creditore deve costituirsi depositando il fascicolo nel procedimento monitorio. L’anticipazione di cui all’articolo 163 bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l’udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire(6).
Il giudizio di opposizione può concludersi secondo l’art 635 cpc, con:
- il rigetto dell’opposizione, il decreto ingiuntivo diviene esecutivo se il rigetto è pronunciato con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l’estinzione del processo. Nel caso in cui il rigetto dell’opposizione avvenga con sentenza passata in giudicato, la sentenza non si sostituisce al decreto che continua ad essere il titolo esecutivo in forza del quale il creditore può procedere ad esecuzione forzata.
- l’accoglimento integrale dell’opposizione, il decreto ingiuntivo opposto perde efficacia e viene sostituito dalla sentenza;
- l’accoglimento parziale dell’opposizione, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta. Secondo la giurisprudenza più recente, quando il debitore ha adempiuto in tutto o in parte il credito dopo l’emanazione del decreto ingiuntivo, l’opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato, salva la regolamentazione delle spese.
Il provvedimento del giudice è soggetto agli ordinari mezzi di impugnazione.
Tempi di emissione
In base a quanto previsto dell’art 641 cpc, il giudice, dovrebbe emettere il decreto entro trenta giorni dal deposito del ricorso, tuttavia i tempi di emissione di un decreto ingiuntivo, variano a seconda dell’ufficio competente. Di solito il Giudice di Pace è più rapido nell’emettere un decreto ingiuntivo rispetto al Tribunale, inoltre i tempi dipendono anche dal carico di lavoro, oltre che dalla complessità della documentazione prodotta a sostegno del relativo ricorso, in ogni caso per l’emissione di un decreto ingiuntivo presso il tribunale occorrono all’incirca due mesi, a differenza dei 15 giorni del giudice di pace. Oltre ai tempi di emissione del decreto ingiuntivo bisogna aggiunger i tempi di notifica 20-30 giorni a seconda se la notifica è a mani o per posta. Dopo la notifica bisogna attendere i 40 gg perché il decreto diventi esecutivo, se non vi è opposizione. Dopo di chè si rinotifica il decreto esecutivo e il precetto, altri 20 giorni per la notifica e infine 10 giorni dalla notifica del precetto per iniziare l’esecuzione. Quindi in caso di decreto non provvisoriamente esecutivo, occorrono 120 giorni (4 mesi) per poter iniziare l’esecuzione.
Nel caso di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, valgono le stesse tempistiche fatta eccezione per i 40 gg di attesa, essendo il decreto già esecutivo. In questo caso occorrono 90 giorni- 3 mesi per poter iniziare l’esecuzione.
Costi del Decreto Ingiuntivo
Iscrizione a ruolo
per cui occorrono:
- una marca da bollo da 27,00 euro, a titolo di anticipazione forfettaria dei diritti di notifica;
- un contributo unificato il cui importo è dimezzato e varia in base al valore della causa, e può andare da un minimo di € 21,50 (per importi fino a 1100 euro) a 843 euro (per importi superiori a 520.000 euro)
Diritti di copie
In caso di copie cartacee, i diritti variano a seconda del numero delle pagine e dal numero di copie richieste e se sono urgenti oppure no
Diritti di Copia Uffici Giudiziari
N° Pagine Diritti Copie Non Urgenti Diritti Copie Urgenti
01 – 04 € 11,79 € 35,37
05 – 10 € 13,77 € 41,31
11 – 20 € 15,71 € 47,13
21 – 50 € 19,65 € 58,95
51 – 100 € 29,48 € 88,44
oltre 100 € 29,48 + € 11,79 ogni € 88,44 + € 35,37
ulteriori 100 pagine ogni ulteriori 100 pagine
o frazioni di 100 o frazioni di 100
Diritti di Copia Uffici del Giudice di Pace
N° Pagine Diritti Copie Non Urgenti Diritti Copie Urgenti
01 – 04 € 5,90 € 17,70
05 – 10 € 6,89 € 20,67
11 – 20 € 7,86 € 23,58
21 – 50 € 9,83 € 29,49
51 – 100 € 14,74 € 44,22
oltre 100 € 14,74 + € 5,90 ogni € 44,22 + € 17,70
ulteriori 100 pagine ogni ulteriori 100 pagine
o frazioni di 100 o frazioni di 100
Compenso avvocato
Tutte le spese di cui abbiamo parlato sinora costituiscono i cd. “costi vivi”, ovvero quelle spese che vanno pagate immediatamente al soggetto che eroga il servizio o il documento e, in genere, l’avvocato le inserisce in parcella come spese esenti Iva (le cd. anticipazioni), purché regolarmente documentate (Art. 15, comma 1, n. 3, D.P.R. n. 633/1972).
Ai costi precedentemente indicati dovrà aggiungersi il compenso liquidato dal giudice al legale che ha assistito il creditore nel corso della procedura esecutiva.
Gli importi sono indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense”) e variano in base al valore del procedimento.
Notifica del decreto ingiuntivo
Il costo varia a seconda della tipologia di notifiche a mano o per posta e del numero di destinatari e subisce variazioni ulteriori anche in base alle tariffe applicate dall’ufficio UNEP (Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti) di riferimento.
Il costo delle notifiche di solito è sulle 20,00 euro.
Imposta di registrazione ordinanza di assegnazione:
al pagamento di tale imposta sono obbligati solidalmente il creditore e il debitore.
Il creditore chiederà il rimborso al debitore
- per crediti sino a 1.100 euro non è dovuta,
- è dovuta nella misura fissa pari a 200 euro, se il decreto ingiuntivo reca la condanna al pagamento di una somma soggetta a IVA;
- secondo un’aliquota pari al 3% del valore della controversia, nelle altre ipotesi.
Iscrizione ipotecaria
L’iscrizione ipotecaria è facoltativa e si esegue nel caso in cui il debitore ha proprietà immobiliari, e va eseguita da un professionista
- imposta di Registro 0,50% (sia in caso di iscrizione che di cancellazione, aumentata all’1% se in atto c’è anche un riconoscimento di debito e al 3% se c’è un finanziamento) da calcolarsi sull’importo dell’ipoteca;
- imposta di bollo € 59;
- imposta ipotecaria 2% dell’importo dell’ipoteca, con un minimo di 200 € (esempio debito di 100.000 €, costo dell’imposta 2.000 €);
- tassa ipotecaria € 35;
- onorario del professionista.
Perché affidarsi ad un Avvocato esperto in Recupero del Credito invece che ad una società di recupero crediti
Quando un creditore invece si affida ad un Avvocato esperto in Recupero del Credito, oltre ad avere un rapporto faccia a faccia con quest’ultimo, hanno la possibilità di analizzare insieme la situazione patrimoniale del debitore e quindi di scegliere insieme la strategia migliore da applicare. Con le società di recupero credito invece tutto è impersonale.
Questa guida sul Decreto Ingiuntivo termina qui, leggi anche le guide relative al recupero crediti condominio, recupero crediti per istituti bancari, recupero crediti per aziende e il recupero crediti per privati.