La messa in mora

La messa in mora è un atto formale con cui il creditore intima il pagamento del suo credito nei confronti del debitore inadempiente. L’invio di tale sollecito ha determinate conseguenze giuridiche.

Che cos’è la messa in mora e cosa significa mettere in mora

Partendo dal presupposto che mora nel linguaggio giuridico significa ritardo, quindi ritardo ingiustificato nell’adempiere un’obbligazione, la messa in mora o mettere in mora sta ad indicare il sollecito che viene fatto al debitore di adempiere ad un’obbligazione, che può essere costituita dal pagamento di una somma di denaro o dal fare o non fare qualcosa.

Quindi, la messa in mora è un’intimazione formale del creditore, che produce determinate conseguenze giuridiche e interrompe i termini prescrizione.

NORMATIVA

La messa in mora è disciplinata dagli articoli 1219 e successivi del Codice Civile.

L’art. 1219 cc stabilisce che:

Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.

Non è necessaria la costituzione in mora:

1) quando il debito deriva da fatto illecito;

2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione;

3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. 

Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta”. 

Dalla lettura dell’articolo si evince che:

  • la costituzione in mora è atto giuridico;
  • deve essere portato a conoscenza della controparte per iscritto tramite raccomandata a/r o per posta elettronica certificata, questo per far sì che abbia valore legale.

Inoltre presupposto essenziale

  • deve esserci ritardo nell’adempimento, ovvero il credito deve essere esigibile;
  • tale ritardo deve essere imputabile al debitore.

Inoltre come previsto dal precedente articolo il legislatore ha previsto determinati casi in cui la costituzione in mora non serve, a causa del comportamento del debitore o in considerazione del fatto costitutivo dell’obbligazione.

L’invio della messa in mora non è necessario quando:

  • Il debito deriva da fatto illecito;
  • il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione;
  • la prestazione doveva essere eseguita presso il domicilio del creditore e il termine è scaduto.

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COME SI FA UNA MESSA IN MORA

La messa in mora è una lettera scritta dal creditore o dal suo legale al debitore e dovrà essere inviata a mezzo PEC lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in quantoè essenziale dimostrare l’avvenuta spedizione e ricevimento della stessa, poiché ha effetto solo nel momento in cui viene ricevuta al domicilio del destinatario. E’ fondamentale sapere la data di consegna al destinatario e non quella di spedizione, in quanto dal momento del ricevimento inizia a produrre i suoi effetti, infatti non ha nessuna validità giuridica la messa in mora spedita con posta ordinaria,

Inoltre se il destinatario non apre la casella di posta elettronica certificata o non ritira la raccomandata, la comunicazione si considera comunque ricevuta e conosciuta dal debitore con la conseguenza che da quel momento produce i suoi effetti.

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA MESSA IN MORA – CONTENUTO

La lettera di messa in mora per avere valore giuridico deve contenere determinati elementi essenziali, che sono:

  1. descrizione dettagliata del titolo in base al quale si procede alla messa in mora;
  2. l’intimazione ad adempiere alla prestazione chiesta al debitore, ovvero l’inadempimento che il debitore non ha rispettato;
  3. il termine entro cui il debitore dovrà adempiere, dal momento in cui riceve la messa in mora, che di norma non è mai inferiore a 7 giorni;
  4. riferimento agli artt. 1219 cc e successivi, per chiarire che si tratti di una messa in mora;
  5. l’avvertimento che in caso di inadempimento si procederà per vie legali

EFFETTI – A COSA SERVE

La messa in mora come abbiamo detto ha lo scopo di sollecitare il debitore ad adempiere la prestazione ormai scaduta. Dopo l’invio della messa in mora, il debitore può adempiere la prestazione o può non far nulla, in questo secondo caso è possibile procedere con la fase relativa al recupero del credito.

L’invio della lettera di messa in mora, oltre a sollecitare il debitore, produce due effetti:

  • interrompe i termini di prescrizione. Tali termini si interrompono dal giorno di ricevimento della lettera di messa in mora, e dal quel giorno inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione. Per questo motivo è essenziale inviare la lettera di messa in mora tramite raccomandata o pec, proprio per ottenere la prova di effettiva ricezione della stessa da parte del debitore.
  • fa decorrere gli interessi moratori (art. 1224 cc). Tali interessi di regola sono dovuti al pari degli interessi legali fissati per legge e regolarmente aggiornati dal ministero. Nel caso in cui le parti avessero concordato, per iscritto, interessi moratori diversi, questi non devono mai superare la soglia dell’usura, ciò avviene ad esempio nei contratti bancari.

La messa in mora essendo un’intimazione formale, produce delle conseguenze giuridiche, regolate dagli artt. 1221 e 1223 del codice civile.

  • L’art 1221 cc fa riferimento agli Effetti della mora sul rischio : Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non  prova (2697)che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore .

In qualunque modo sia perita o smarrita [1257] una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l’ha sottratta dall’obbligo di restituirne il valore.

a cosa serve la messa in mora

Come possiamo leggere dall’articolo una delle prime conseguenze è che l’impossibilità sopravvenuta di adempiere grava sempre sul debitore. Ciò significa che, se il debitore è stato messo in mora, e successivamente adempiere alla prestazione sia diventato impossibile per causa a lui non imputabili, lo stesso sarà tenuto al risarcimento dei danni. In questo caso l’obbligazione non si estingue ma si trasforma in un’obbligazione risarcitoria, perché se il debitore in mora avesse adempiuto nei termini, il bene non sarebbe perito e il creditore avrebbe potuto utilizzare la prestazione. Tuttavia il debitore, può liberarsi dimostrando che, anche se avesse adempiuto nei termini, il creditore non avrebbe comunque potuto usufruire della prestazione.

Ricapitolando mentre normalmente, nel caso in cui la prestazione richiesta al debitore divenga impossibile per causa a lui non imputabile, l’obbligazione si estingue, nel caso in cui il debitore è stato messo in mora, quest’ultimo sarà comunque obbligato al risarcimento del danno, perché è come se fosse stato responsabile della sopravvenuta impossibilità ad adempiere. Di conseguenza, senza la messa in mora, tutti gli avvenimenti che potranno verificarsi prima dell’invio della messa in mora e che renderanno impossibile l’adempimento da parte del debitore, libereranno quest’ultimo dall’obbligo di adempimento e di risarcimento del danno.

–     L’art 1223 cc Risarcimento del danno: Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno (2056 comma 2), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

La seconda conseguenza è che il debitore è tenuto a risarcire i danni subiti dal creditore a causa del ritardo nell’adempiere o a causa dell’inadempimento. La norma stabilisce come deve essere determinato il danno risarcibile in caso di inadempimento e la disciplina è integrata dalle disposizioni degli artt. 1224 cc successivi.  Il creditore ha diritto al risarcimento del danno subito, ma deve esserci un nesso di causalità tra inadempimento o ritardo della prestazione e il pregiudizio subito dallo stesso: tale pregiudizio deve essere, infatti, imputabile al debitore.

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DIFFERENZA TRA MESSA IN MORA E DIFFIDA

Nella prassi quotidiana viene attribuito lo stesso significato sia alla messa in mora che alla diffida, ma dal punto di vista giuridico hanno delle differenze sostanziali.

  • la messa in mora è un atto formale con la quale il creditore sollecita un adempimento, da parte del debitore e che scaduto il termine per l’adempimento potrà adire alle vie legali per tutelare i propri diritti.
  • La diffida ad adempiere è una lettera in cui si intima alla controparte l’adempimento del contratto entro un termine, con l’avvertimento che in caso contrario, il contratto si intenderà risolto.

In breve con la messa in mora vi è un interesse a mantenere in essere il contratto, e quindi si sollecita il debitore ad adempiere,  con la diffida ad adepiere invece si intima al debitore la risoluzione del contratto se non adempie entro un determinato termine.

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COSTI

Il costo della messa in mora varia in relazione al valore della pratica e allo studio dei contratti e delle clausole in esso contenute, tuttavia sono molto contenuti.

FAC SIMILE LETTERA DI MESSA IN MORA

  
 Raccomandata r.r. Egregio Signor Debitore ———— Via ——————

Data______________

Oggetto: Messa in mora ai sensi e per gli effetti dell’art. 1219 e ss. c.c.

Scrivo la presente in nome e per conto del signor creditore _______, il quale mi ha conferito mandato al fine di tutelare i propri interessi, e con riferimento a quanto in oggetto epigrafato, Le significo quanto segue.

In data ___________ ha stipulato un contratto ___________–, descrivere il fatto, il danno, le specifiche norme di legge che si ritengono violate e tutte le circostanze utili a chiarire,

Alla luce di quando sopra esposto, con la presente, La INTIMO E DIFFIDO AD ADEMPIERE, entro e non oltre il termine di ______ giorni dal ricevimento della presente, al pagamento della somma di € __________ e che in difetto di adempimento nel termine indicato, agirò nelle opportune sedi a tutela del buon diritto del mio assistito, senza ulteriori preavvisi e con aggravio di spese a Suo carico.

La presente vale quale atto di formale messa in mora, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e ss. c.c. ed interruttivo di ogni termine prescrizionale e/o di ogni decadenza ad ogni effetto di legge.

Nella speranza che la presente possa sortire un celere adempimento, Le rammento che il versamento potrà essere fatto contattando il presente studio legale

In attesa di positivo riscontro, porgo cordiali saluti.

Avv. _________________-

avv. Marialuisa Di Maro

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