Che cosa è la prescrizione del credito?
Un credito è prescritto quando non può essere richiesto il pagamento, ovvero quando il debito non deve essere più pagato.
In questo caso il creditore non può quindi più chiedere il pagamento di quanto dovuto, neanche rivolgendosi al giudice.
Nei diritti patrimoniali, esiste un limite di prescrizione, ovvero un momento oltre il quale un determinato diritto si estingue.
L’ articolo 2934 del Codice Civile, stabilisce infatti che un diritto viene prescritto quando il titolare non lo esercita per un periodo di tempo determinato dalla legge; pertanto chi vanta un credito nei confronti di un altro soggetto perde il diritto di chiedere il pagamento se non lo richiede entro un determinato tempo.
Ecco perché, per non rischiare di perdere il proprio denaro in modo definitivo, bisogna esercitare il proprio diritto al pagamento per tempo, attraverso delle apposite attività di sollecito.
Termini di prescrizione del credito
Abbiamo parlato di recupero crediti e di prescrizione del credito.
Ma quali sono effettivamente i termini di prescrizione?
I termini di prescrizione non sono tutti uguali e variano a seconda della natura del credito.
La prescrizione del credito ordinaria è di 10 anni, ma la legge prevede anche dei termini inferiori di 1, 2, 3 o 5 anni. Tali termine di prescrizione sono regalati dagli art 2946 c.c. e successivi.
Ti faccio degli esempi:
- 5 anni per i crediti previdenziali, le somme dovute a titolo di affitto per la locazione di immobili, le somme di denaro dovute a titolo di risarcimento del danno (salvo che il danno derivi dall’inadempimento di un contratto nel qual caso il termine resta di dieci anni), i crediti derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro, gli interessi;
- 3 anni per i diritti dei lavoratori e le retribuzioni per attività lavorativa di durata superiore ad un mese;
- 2 anni per i crediti derivanti da sinistri stradali (esclusi i casi in cui ci sono delle lesioni fisiche), i crediti che derivano da contratti di assicurazione;
- 1 anno per i diritti che derivano da contratti di spedizione, di trasporto, il diritto alpagamento delle rate dei premi assicurativi, i crediti dei commercianti per la merce venduta a privati, il credito del mediatore per la provvigione, rette scolastiche.
I termini di prescrizione possono essere interrotti, ovvero iniziano nuovamente a decorrere, ogni volta in cui il creditore esercita il suo diritto.
Si considerano «atti interruttivi della prescrizione»:
- atti inviati dal creditore: la diffida, il sollecito di pagamento, la notifica di un atto di citazione o di un precetto. In ogni caso, la richiesta di pagamento deve essere sufficientemente specifica, tale cioè da indicare con esattezza l’entità del credito e la sua causa;
- atti provenienti dal debitore: l’ammissione del debito, la richiesta di dilazione del pagamento, la richiesta di saldo e stralcio o di qualsiasi altro sconto o transazione, ecc.
Se muore il debitore prima che scada il debito, a risponderne sono i suoi eredi, a meno che abbiano rifiutato l’eredità.