La sospensione feriale dei termini processuali

LA SOSPENSIONE FERIALE

Dal 1° agosto fino al 31 agosto opera la sospensione dei termini processuali, tale sospensione è disposta dagli artt. 91 e 92 del R.D. 12/1941 ovvero dalla legge 742/1969, così come modificata dal D.L. 132/2014.

indice

  • Sospensione feriale dei termini processuali: che cos’è e in cosa consiste
  • scopo della sospensione feriale dei termini
  • come si calcolano i giorni di sospensione feriale e come funziona – esempio
  • materie in cui non si applica la sospensione feriale dei termini
  • materie in cui si applica la sospensione feriale dei termini
  • in quali fasi interessa la sospensione dei termini feriali

La sospensione feriale dei termini processuali è un istituto di natura processuale, regolata dalla Legge n. 742/1969, che sospende o meglio ancora esclude dai giorni di calcolo delle scadenze processuali i giorni compresi dal 1° al 31 agosto.

Prima del 2015 la norma prevedeva la sospensione dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, con ripresa della decorrenza dei termini dal 16 settembre. La Legge n. 742/1969 è stata modificata con il Decreto Legge n. 132/2014, dall’art. 16, comma 1, il c.d. Decreto Giustizia, convertito nella Legge 162/2014, che ha modificato la durata della sospensione. La modifica ha previsto la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali da 46 giorni a 31 giorni, a decorrere dal 2015. Pertanto dal 2015, la sospensione dei termini processuali non è più dal 1° agosto al 15 settembre, ma solo dal 1° al 31 agosto, quindi con ripresa della decorrenza dei termini dal 1° settembre.

LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI: CHE COS’È E IN COSA CONSISTE

Quindi in base al Decreto Legge 132/2014, il termine entro cui bisogna compiere una determinata attività processuale viene sospeso dal primo giorno di agosto per 31 giorni e riprende a decorrere solo dal 1° settembre in poi e durante tale periodo le scadenze processuali si interrompono, senza che possano essere invocati gli istituti della decadenza e della prescrizione dei termini.

Quindi per 31 giorni il termine per il compimento di una determinata attività processuale cessa di decorrere e riprende soltanto dal 1° settembre; di conseguenza, se un termine è a cavallo della sospensione, il tempo trascorso prima della sospensione va sommato a quello che inizierà a trascorrere successivamente alla stessa. Se invece il termine dovrebbe iniziare durante il periodo di sospensione, ai sensi dell’articolo 1 della legge numero 742/1969, questo inizia a decorrere alla fine di detto periodo.

La sospensione feriale dei termini processuali, non riguarda indifferentemente tutti gli atti, infatti sono molte le ipotesi in materia penale, civile e amministrativa che, specie per il loro carattere di urgenza, restano escluse dal differimento.

SCOPO DELLA SOSPENSIONE FERIALI DEI TERMINI

La sospensione feriale, non è altro che una “pausa estiva” delle scadenze e si affianca a quella più breve in materia fiscale che va dal 1° al 20 agosto.

La finalità della sospensione feriale dei termini processuali è legata al diritto alla difesa sancito dall’articolo 24 della Costituzione, in modo da garantire le parti duranti il periodo di vacanza e far sì che l’attività giudiziaria dei giudici, degli avvocati, dei professionisti e collaboratori degli uffici, venga sospesa e ripresa contemporaneamente da tutti gli addetti ai lavori.

COME SI CALCOLANO I GIORNI DI SOSPENSIONE FERIALI E COME FUNZIONA

Con la sospensione dei termini feriali, si verifica un allungamento delle scadenze entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti. 

I termini processuali per le cause civili, penali, amministrative che scadono tra il 1° agosto e il 31 agosto ricominciano a decorrere dal 1° settembre, calcolando come valido il periodo precedente la sospensione.

Quindi, come già detto prima:

  •  se un termine è a cavallo della sospensione, il tempo trascorso prima della sospensione va sommato a quello che inizierà a trascorrere successivamente alla stessa.
  • Se invece il termine dovrebbe iniziare durante il periodo di sospensione, ai sensi dell’articolo 1 della legge numero 742/1969, questo inizia a decorrere alla fine di detto periodo, è come se il mese di agosto non esistesse in calendario.

Questo significa che un termine di 30 giorni che decorre dal 15 luglio, andrà calcolato senza tenere in considerazione il mese di agosto e quindi: 16 giorni di luglio, 0 giorni di agosto, 14 giorni di settembre, totale 30 giorni. Per l’effetto, detto termine andrà a scadere il 14 settembre.

MATERIE IN CUI NON SI APPLICA LA SOSPENSIONE DEI TERMINI FERIALI.

La Legge n. 742/1969 stabilisce anche quando va applica la sospensione dei termini feriali e non si applica, questo perché la sospensione feriale dei termini processuali, non riguarda indifferentemente tutti gli atti, perché sono molte le ipotesi in materia penale, civile e amministrativa che, specie per il loro carattere di urgenza, restano escluse dal differimento, questo al fine di non arrecare danno alle parti processuali

Esclusione della sospensione in materia civile

In base a agli artt. 3 e 4 L. 742/1969, all’art. 92 r.d. 12/1941, e agli artt. 409 e 442 c.p.c., in materia civile sono esclusi:

  • le cause di alimenti, diritto all’aggiornamento dell’assegno alimentare tra coniugi separati;
  • i procedimenti cautelari civili (sequestri, danni temuti per crolli, nuova opera, diritto d’autore, ecc);
  • cause di sfratto e convalida di licenza per finita locazione, per la fase di tipo sommario;
  • i procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione;
  • i procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all’esecuzione;
  • i procedimenti di dichiarazione e revoca dei fallimenti e, in genere, a tutte le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti;
  • cause in materia di omologazione del concordato preventivo;
  • impugnazione della sentenza che, rigettando la domanda di omologa, dichiara il fallimento;
  • le controversie aventi ad oggetto rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impresa;
  • i rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto, rapporti derivanti da altri contratti agrari;
  • i rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato;
  • le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi;
  • i rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; rapporti di lavoro dei diLApendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico;
  • le assicurazioni sociali;
  • gli infortuni sul lavoro;
  • controversie in materia di lavoro;
  • controversie relative ai rapporti agrari, soggette al rito del lavoro;
  • le malattie professionali;
  • controversie su previdenza e relative impugnative di sanzioni ai datori di lavoro;
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato;
  • gli assegni familiari;
  • ogni altra forma di previdenza e assistenza obbligatorie;
  • termine di efficacia del precetto;
  • i procedimenti di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.
  • procedimento innanzi le Autorità garanti e indipendenti;
  • termini per la notifica ai responsabili delle violazioni al Codice stradale;
  • termine per l’impugnativa al Prefetto di violazioni al codice della strada.

Esclusione della sospensione in materia penale

In base a quanto previsto dagli artt. 2, 2-bis, 4 L. 742/1969, dall’art. 91 r.d. 12/1941, e dall’art. 467 c.p.p., in materia penale sono esclusi:

  • i procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare in caso di rinuncia alla sospensione dei termini da parte dell’imputato o del suo difensore;
  • le indagini preliminari in caso di reati di criminalità organizzata;
  • le cause relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi, o che, comunque, presentano carattere di urgenza;
  • i procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione quando è stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni se vi è rinuncia esplicita alla sospensione feriale o dichiarazione di urgenza;
  • in caso di incidente probatorio per l’assunzione delle prove non rinviabili.

Esclusione della sospensione in materia amministrativa

Infine sono esclusi in materia amministrativa in base a quanto previsto dall’art. 5 L. 742/1969:

  • le impugnazioni delle decisioni delle commissioni territoriali per la protezione internazionale;
  • i procedimenti per la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

MATERIE IN CUI SI APPLICA LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

I procedimenti soggetti alla sospensione dei termini feriali sono quelle:

  • civili;
  • amministrative;
  • tributarie;
  • rapporti di pubblico impiego di competenza del giudice amministrativo;
  • materia elettorale;
  • separazioni e divorzi tra coniugi, cause concernenti l’assegno di divorzio (ma non alimentare);
  • opposizione a ingiunzione per sanzioni amministrative L. 689/81 (esclusivamente quelle davanti alla Autorità Giudiziaria);
  • giudizi di merito, a cognizione ordinaria, successivi a procedura di urgenza;
  • riassunzione del giudizio innanzi al giudice dichiarato competente;
  • regolamento di competenza e di giurisdizione;
  • impugnazione per nullità revocazione e opposizione di terzo su lodi arbitrali;
  • liti innanzi il Tribunale acque pubbliche e la Corte dei conti;
  • opposizione alla stima di indennità di esproprio;
  • impugnativa di delibere condominiali;
  • liti in tema di locazione e recesso del locatore per necessità eccetto fase sommarie delle cause di sfratto e convalida;
  • notifiche e opposizioni a decreto ingiuntivo; non si sospendono, invece, le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi.

IN QUALI FASI INTERESSA LA SOSPENSIONE DEI TERMINI FERIALI

La sospensione dei termini dei termini feriali interessa le seguenti fasi:

  • la proposizione del ricorso introduttivo;
  • la costituzione in giudizio del ricorrente;
  • la presentazione ed il deposito di documenti e memorie;
  • la proposizione dell’appello.

Con la sospensione feriali si indica quindi la sospensione dei soli termini processuali e non la sospensione dell’attività lavorativa, infatti molti avvocati in questo periodo possono continuare a lavorare normalmente, dato che ci sono casi in cui la sospensione feriale non si applica.

Avv. Marialuisa Di Maro