pignoramento conto corrente

Pignoramento conto corrente: quando è possibile

In questo articolo parliamo del Pignoramento del conto corrente andando a vedere nello specifico di cosa si tratta e in quali casi avvalersi di esso.

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Pignoramento del conto corrente

Il pignoramento del conto corrente non è altro che un pignoramento presso terzi avente ad oggetto somme di denaro depositate sul conto corrente tenuto presso un terzo ovvero la banca o la posta e rappresenta per il creditore una delle modalità esecutive più rapide e meno costose rispetto al pignoramento immobiliare e mobiliare.

L’efficacia del pignoramento del conto corrente è però legata all’esistenza sul conto di giacenze monetarie aggredibili, ovvero di un saldo capiente a garantire il recupero del credito da parte del creditore.

Per poter eseguire il pignoramento del conto corrente è opportuno verificare prima le giacenze sul conto corrente attraverso un’indagine patrimoniale del debitore, tuttavia tramite quest’indagine è possibile conoscere l’esistenza di conti correnti intestati al debitore, ma in base alla vigente normativa sulla privacy, non è possibile conoscere il saldo del conto. 

Come la maggior parte dei pignoramenti presso i terzi, anche quello del conto corrente è pignorabile entro determinati limiti nel caso in cui sul conto corrente venissero accreditate somme di denaro a titolo di stipendio o di pensione. 

Inoltre in caso di conto corrente cointestato, la Banca è autorizzata a vincolare il saldo attivo presente sul conto fino alla concorrenza dell’intero importo pignorato, senza tenere conto delle presunte quote di spettanza dei cointestatari, nel senso che verranno pignorate anche le quote dei contestatari del conto.

Infine è principio consolidato in giurisprudenza secondo il quale il creditore può pignorare solo l’eventuale saldo positivo del conto, e non, anche, le singole rimesse che sono dirette a ripristinare la disponibilitĂ , pertanto se un conto è “in rosso” o non capiente, i versamenti diretti a diminuire o azzerare lo scoperto non sono pignorabili, mentre sono pignorabili gli eventuali versamenti successivi alla riattivazione del conto.

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Procedura di pignoramento del conto corrente – elementi

La procedura del pignoramento del conto corrente è quella del pignoramento presso terzi

Ecco, in sintesi, i passaggi della procedura del pignoramento presso terzi:

  • il creditore notifica l’atto di precetto al debitore
  • il creditore notifica, non prima di 10 giorni da tale notifica e non oltre 90, l’atto di pignoramento sia al debitore che al terzo pignorato, che deve avere determinati elementi individuati dal legislatore all’art. 543 c.p.c.;
  • iscrizione a ruolo della procedura entro 30 gg dalla consegna da parte dell’ufficiale giudiziario pena perdita di efficacia del pignoramento;
  • il terzo pignorato deve comunicare al creditore se è debitore di somme di denaro del debitore principale la così detta dichiarazione del terzo;
  • se non comunica alcunchĂ© il giudice fissa una seconda udienza e ne dĂ  comunicazione, 10 giorni prima di tale udienza, al terzo pignorato;
  • a tale udienza, il terzo pignorato deve comparire personalmente per fornire le suddette informazioni;
  • se il terzo pignorato non compare, il giudice emette in automatico l’ordine con cui gli intima di pagare le somme pignorate al creditore procedente.

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Effetti della notifica dell’atto di pignoramento

Una volta redatto l’atto di pignoramento, l’avvocato del creditore lo consegna all’Ufficiale Giudiziario (in originale e tante copie uso notifica quanti sono i destinatari), affinché provveda a notificarlo al debitore e al terzo pignorato.

La notifica dell’atto ad entrambi serve a rendere consapevole il terzo dell’esistenza della procedura, evitando che disponga della somma pignorata in favore del debitore.

I terzi pignorati possono essere anche più di uno, si pensi all’ipotesi in cui il debitore abbia più conti correnti in diverse banche.

Pertanto:

  • dopo la notifica dell’atto di pignoramento non hanno effetto nei confronti del creditore procedente gli atti di disposizione sul credito compiuti dal debitore esecutato (es. cessioni) nĂ© i pagamenti o i prelievi da parte del terzo (2917 c.c.);
  • con il definitivo perfezionamento del pignoramento è inopponibile al creditore procedente, ai sensi dell’art. 2917 c.c., anche ogni fatto estintivo del credito (es. compensazione); tuttavia, secondo la giurisprudenza prevalente qualsiasi evento estintivo del credito successivo alla notifica del pignoramento sia inopponibile al creditore procedente;
  • se le somme di cui il terzo è debitore al momento della notifica del pignoramento aumentano successivamente (es.: rimesse sul c/c, stipendi), il terzo non può disporre delle sopravvenienze e deve darne conto anche dopo la dichiarazione, fino all’udienza (ordinanza di assegnazione) o la pronuncia con cui il G.E. definisce il giudizio di accertamento (Cass. n. 11642/2014); pertanto, gli obblighi di custodia del terzo permangono fino all’udienza o alla sentenza di accertamento, e il terzo deve inviare una dichiarazione integrativa o comparire in udienza per rettificare la dichiarazione precedente;
  • possono essere oggetto di pignoramento anche crediti futuri, condizionati o illiquidi che sorgano o diventino esigibili, dopo la notifica dell’atto di pignoramento, fino all’udienza di comparizione.

Dalla notifica del pignoramento la banca o la posta attuano il divieto di prelievo al debitore, il quale non potrà disporre del conto corrente, se non per eseguire versamenti, sino all’udienza.

Nello specifico:

  • se il conto corrente Ă¨ vuoto o con saldo negativo, i soldi non vengono bloccati ma in caso di bonifici, le somme accreditate, sarebbero pignorate fino all’udienza di assegnazione;
  • se il conto corrente è ugualeinferiore alla somma pignorata, il conto viene bloccato, rimane sempre la possibilitĂ  di ricevere bonifici, ma le somme accreditate sono pignorate, fino all’udienza di assegnazione;
  • se il conto corrente è con saldo superiore alla somma intimata, il debitore può prelevare sole le somme in eccesso, e non quelle pignorate e resta sempre la possibilitĂ  di ricevere i bonifici.

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Gli obblighi del terzo pignorato (dichiarazioni del terzo)

Il terzo pignorato, una volta ricevuto l’atto di pignoramento, deve comunicare la propria dichiarazione al creditore procedente entro 10 gg dalla notifica dell’atto a mezzo raccomandata o pec, anche mediante procuratore speciale o difensore munito di procura speciale.

La dichiarazione del terzo pignorato può essere:

  • positiva, se il terzo dichiara di essere in possesso di somme dell’esecutato;
  • negativa, se il terzo nega di essere in possesso di somme dell’esecutato.

Nella dichiarazione il terzo deve specificare (art. 547, primo e secondo comma C.p.c.):

  • di quali somme è debitore quando deve eseguire il pagamento in favore del debitore, o deve indicare la data in cui intende effettuare la consegna, in caso in cui oggetto sono beni;
  • se sono stati effettuati sequestri prima del pignoramento;
  • se sono state effettuate cessioni di credito prima del pignoramento;
  • se sono stati effettuati pignoramenti sia prima che dopo il pignoramento del credito.
  • La dichiarazione del terzo, tuttavia, come giĂ  detto in precedenza, può essere revocata, in caso di errore materiale (incolpevole) ovvero integrata finchĂ© non sia intervenuto il provvedimento di assegnazione del credito (Cass. n. 10912/2017), nel caso in cui ad esempio all’atto della notifica del pignoramento se il conto corrente Ă¨ vuoto o abbia un saldo negativo, la dichiarazione sarĂ  negativa, ma se successivamente verrĂ  accredito ad esempio lo stipendio il pignoramento riguarderĂ  sole le entrate successive, entro i limiti che poi vedremo, e la banca avrĂ  l’onere, fino all’udienza, di integrare la propria dichiarazione.

Se il terzo non procede spontaneamente a questa dichiarazione, sarĂ  il giudice ad ordinarla.

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Udienza per la dichiarazione del terzo

Alla data di udienza, indicata nell’atto di citazione o in altra data se differita dalla cancelleria, si tiene l’udienza per la dichiarazione di terzo, in cui il G.E. verifica l’idoneitĂ  del titolo esecutivo del creditore pignorante e la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, potendo anche ridurre l’importo delle somme da assegnare rispetto a quelle precettate ed accertare se la dichiarazione del terzo sia positiva o negativa.

Pertanto all’udienza se il terzo ha reso la dichiarazione positiva che non viene contestata dal creditore procedente il G.E., sentite le parti, creditore procedente e debitore esecutato eventualmente comparso all’udienza, ordina l’assegnazione o la vendita (art. 552 c.p.c.). 

Tuttavia all’udienza possono verificarsi diverse opzioni come già ampiamente descritto nell’articolo riguardante il pignoramento presso terzi

L’ordinanza di assegnazione

All’udienza il Giudice dell’Esecuzione emette l’ordinanza di assegnazione che è titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato, il quale diventa debitore esecutato e deve adempiere tempestivamente. In caso contrario essendo l’ordinanza di assegnazione titolo esecutivo in favore del creditore, questi può agire direttamente nei confronti del terzo, avviando nei suoi confronti una nuova e distinta procedura esecutiva.

Con alcune recenti pronunce la Corte di Cassazione ha ribadito che l’ordinanza acquista efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo solo dal momento in cui questi ne ha conoscenza o da un momento successivo, specificamente indicato nell’ordinanza stessa (Cass. sent. n. 1573/18).

Quest’ultima potrĂ  quindi essere semplicemente comunicata al terzo o notificata in forma esecutiva, ma in questo caso la Cassazione ha chiarito che non è possibile notificare contestualmente anche l’atto di precetto e che qualora ciò dovesse avvenire il terzo potrebbe opporsi al pagamento delle spese legali intimategli, non essendo stato messo in condizione di adempiere spontaneamente (Cass. sent. n. 19986/2017).

Essa può essere impugnata dal terzo:

  • con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., per opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti all’ordinanza (es. avvenuto pagamento del debito al creditore) o contestare le somme indicate nel precetto;
  • con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per opporre vizi del provvedimento .

L’ordinanza può essere impugnata ad esempio anche dal soggetto cointestatario del conto corrente, per dimostrare che la propria quota sia superiore al 50%, al fine di ottenere lo svincolo delle somme eccedenti.

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Cosa è pignorabile e cosa no

Non tutte le somme depositate sul conto corrente sono oggetto di pignoramento. 

Quando arriva l’atto di pignoramento in banca, ci sono diverse possibilità:

  • se il conto corrente Ă¨ vuoto o abbia un saldo negativo il pignoramento riguarderĂ  sole le entrate successive, come ad esempio lo stipendio o la pensione entro i limiti che poi vedremo;
  • se il conto corrente contenga una somma pari o inferiore a quella da pignorare allora  la banca provvede a bloccare il conto fino all’udienza di assegnazione;
  • se il conto corrente contiene una somma superiore a quella da pignorare allora la banca consente i movimenti, prelievi o bonifici, sulla parte in eccesso. Se, per esempio, il debito è di 3.000 euro e la disponibilitĂ  del debitore è di 5.000 euro, il titolare del conto potrĂ  operare solo su 2.000 euro.
  • In caso di conto corrente cointestato, se il debito è personale e non coinvolge l’altro intestatario la banca blocca il 50% delle somme e quanto eccede può essere utilizzato anche dal debitore. Dopo il pignoramento, però, eventuali somme versate sul conto corrente pignorato saranno disponibili solo al 50% del suo valore.

La banca non può bloccare il conto alimentato soltanto da assegni di accompagnamento per disabili, rendite di assicurazione sulla vita e pensioni di invaliditĂ : si tratta, infatti, di somme non pignorabili.

Vediamo nello specifico: 

1. PIGNORAMENTO DI CONTI CORRENTI AFFIDATI 

Il Fido o conto corrente affidato si ha quando la banca mette a disposizione del cliente per un periodo di tempo determinato o indeterminato una somma di denaro che può essere prelevata, entro certi limiti pattuiti dal correntista anche qualora il saldo del proprio corrente sia negativo.

La particolarità di questo conto corrente è che le somme a disposizione non sono del correntista debitore ma della banca, dunque, non è possibile che le stesse possano essere sottoposte a pignoramento.

ll cliente utilizza tale somma solo per poter effettuare operazioni, come ad esempio dei pagamenti, di importo maggiore del saldo disponibile, denaro effettivamente presente sul conto corrente. 

Ad esempio se il saldo del conto corrente è di € 1.000,00, ma bisogna eseguire un pagamento di 1.500,00, in questo caso si utilizzerà il fido per la somma di € 500,00.

Quindi il fido messo a disposizione dalla banca non è una somma di denaro di proprietĂ  del debitore ma della banca. 

Stabilito ciò in caso di: 

  • conto corrente affidato con saldo negativo, Banca provvederĂ  alla dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del terzo pignorato negativa in quanto le successive rimesse non determinano necessariamente l’esistenza di un credito pignorabile, se non nella misura in cui esse rendano il saldo positivo, e comunque sempre nei limiti di tale saldo positivo. Quindi, anche queste ultime non potranno essere pignorate, se non hanno comportato un ripristino del saldo positivo. Esse sono volte a ridurre o estinguere il saldo del debitore, perchĂ© le somme appartengono alla banca. Saranno pignorabili solo quelle che andranno ad eccedere il fido.
  • In caso di conto corrente affidato con saldo positivo, se le successive rimesse rendono il saldo positivo, allora tale saldo positivo sarĂ  automaticamente assoggettato al pignoramento e vincolato in favore del creditore procedente;

Il contratto di apertura di credito bancario in conto corrente non si scioglie con il pignoramento ed il debitore può continuare ad utilizzare il proprio fido in quanto la banca resta sempre creditrice nei suoi confronti. 

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2. PIGNORAMENTO DEL CONTO CORRENTE COINTESTATO

Ai sensi dell’art. 599, comma 1 c.p.c., possono essere pignorati i beni indivisi anche quando tutti i comproprietari non sono obbligati verso il creditore, come nel caso del conto corrente cointestato

In caso di conto corrente cointestato, se il debito è personale non si estende all’altro correntista, in tal caso sarĂ  sottoposto a pignoramento solo il 50% delle somme depositate, e l’eccedenza potrĂ  essere tranquillamente utilizzata da entrambi i cointestatari. Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza le quote di ciascun cointestatario si presumono uguali sia nei rapporti interni sia nei rapporti con i terzi creditori (artt. 1298 e 1854 c.c.). Pertanto, il pignoramento da parte del creditore di uno degli intestatari può colpire soltanto la quota di sua spettanza. Tuttavia una volta che le rimesse vengono collocate su un conto corrente cointestato, si produce la confusione del patrimonio dei cointestatari, senza possibilitĂ  di distinguere, da parte della banca, il patrimonio personale dei cointestatari, neppure per quote ideali. Il terzo infatti non può essere gravato dell’obbligo di verificare la provenienza delle somme e di risolvere i problemi relativi ai limiti di pignorabilitĂ  del credito spettante al debitore esecutato (pronuncia del Collegio di coordinamento, decisione n. 8227 del 30 ottobre 2015).

La Banca pertanto, ricevuta la notifica del pignoramento sul conto corrente, dovrĂ  quindi:

  • dare notizia del pignoramento al cointestatario estraneo alla procedura esecutiva, in modo che possa fare valere i suoi diritti;
  • dall’altra, dare atto dell’esistenza del rapporto cointestato nella dichiarazione al creditore, di modo che il creditore possa notificare il pignoramento anche agli altri comproprietari, i quali non possono separare la propria quota da quella del debitore senza ordine del Giudice dell’esecuzione.

In assenza di prova contraria, le quote dei cointestatari del conto corrente pertanto si presumono uguali, e il Giudice dell’Esecuzione   provvederĂ  all’assegnazione in favore del creditore del 50% dell’importo pignorato. SpetterĂ  poi al soggetto cointestatario dimostrare, eventualmente in sede di opposizione al procedimento emesso dal Giudice, che la propria quota sia superiore al 50%, al fine di ottenere lo svincolo delle somme eccedenti.

Dopo la notifica del pignoramento, qualsiasi somma accreditata sul conto corrente viene bloccata al 50% del suo valore. Il pignoramento non può superare mai la metĂ  del deposito. 

La procedura è la stessa del conto corrente ordinario intestato ad una sola persona, quello che cambia è che anche lo stesso debitore, può ritirare la somma non pignorata, sempre che l’altro ne richieda la restituzione dimostrando che la somma appartiene alla sua quota di conto.

Un’altra differenza tra conto cointestato e quello ordinario riguarda il caso in cui, il pignoramento avvenga da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda il conto corrente singolo, non si passa dal tribunale, invece per quello cointestato si applica la procedura ordinaria con la citazione in giudizio.

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3. PIGNORAMENTO CONTO CORRETE CON ACCREDITO DI STIPENDIO O PENSIONE

Il pignoramento del conto corrente sul quale affluiscano somme di denaro a titolo di stipendio o di pensione incontra dei limiti in base a quanto previsto dal decreto legge n. 83 del 2015 (“Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”) convertito, con modificazioni, con legge del 6 agosto 2015, n. 132, dando un nuovo aspetto all’art. 545 c.p.c., in particolare ai commi 7-8, prevedendo che nel caso in cui sul conto corrente del debitore pignorato affluiscano somme a titolo di stipendio o pensione, si dovranno osservare i seguenti limiti:

  • le somme dovute sia a titolo di stipendio che di pensione accreditate in data antecedente alla notifica del pignoramento, possono essere pignorate per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale.

L’assegno sociale è una prestazione economica erogata ai cittadini in condizioni economiche disagiate ed erogata a domanda. L’importo dell’assegno sociale cambia ogni anni, per l’anno 2021, l’importo dell’assegno è pari ad €. 460,28 per tredici mensilità. Nonostante che la norma non lo preveda in modo esplicito, il triplo dell’assegno sociale deve calcolarsi sull’importo mensile e non annuale.

Pertanto, se sul conto corrente vengono accreditate rimesse a titolo di pensioni o retribuzioni, il saldo disponibile presente sul conto corrente alla data di notifica del pignoramento non è attualmente pignorabile per l’importo di €. 1.380,84, pari appunto al triplo dell’assegno sociale.

La banca quindi, è obbligata a custodire solo l’eccedenza ovvero ciò che eccede il triplo dell’assegno sociale presente sul conto alla data del pignoramento e consentire al debitore il prelievo della somma impignorabile (importo pari al triplo dell’assegno sociale) al fine di garantire i mezzi adeguati per vivere che potrebbero essere precluse da un prelievo integrale del conto. Gli importi eventualmente eccedenti tale somma confluiti sul conto del debitore prima della notifica del pignoramento sono invece liberamente pignorabili, non soltanto nei limiti di 1/5.

Per quanto riguarda, invece, gli accrediti di somme a titolo di stipendio o di pensione contestuali o successivi alla data di notifica del pignoramento:

  • in caso di stipendio, questo dovrĂ  essere vincolato nella misura di un quinto.
  • in caso di pensione, questa dovrĂ  essere vincolata nella misura di un quinto, calcolata sulla parte eccedente l’assegno sociale aumentato della metĂ ;
  • se il creditore agisce per crediti alimentari, la misura verrĂ  autorizzata dal Presidente del Tribunale o dal Giudice;
  • per i crediti dello Stato, Province o Comuni il limite è di un quinto;
  • per il pignoramento in concorso di piĂą cause creditorie alimenti, tributi, altre cause, fino alla metĂ  della base pignorabile.

Sono quindi pignorabili tutte le somme che vengono accreditate sul conto a titolo di retribuzione o pensione successivamente alla notifica dell’atto di pignoramento fino alla data del provvedimento di assegnazione da parte del G.E. entro i limiti sopra elencati.

L’art. 545 ult. co. c.p.c. prevede che il pignoramento eseguito in violazione dei divieti e oltre i limiti sopra indicati è inefficace e, tale inefficacia è rilevabile dal G.E. anche d’ufficio. L’inefficacia del pignoramento in questo caso è parziale, perchĂ© limitata alla quota del credito che non era pignorabile.

Ai sensi dell’art. 546 c.p.c., le somme impignorabili sono da considerarsi immediatamente nella disponibilità del debitore pignorato, in quanto gli obblighi del terzo “non operano” e pertanto non è necessario attendere un’eventuale pronuncia di impignorabilità in udienza.

Nel caso in cui alla notifica del pignoramento il conto corrente abbia un saldo negativo, e sul quale solo successivamente diventa positivo per effetto di accreditamenti di stipendi o pensione, questi sono pignorabili sempre nei limiti di un quinto.

Inoltre in caso di precedenti pignoramenti, se essi hanno la stessa causa, il nuovo pignoramento trova applicazione automaticamente non appena sarà pagato il primo; se, invece si tratta di cause diverse come ad esempio debiti alimentari all’ex coniuge, tributari, debiti per fornitori o per professionisti, i pignoramenti possono coesistere ma non possono mai superare il 50% della retribuzione del dipendente (art. 545, commi 2-5 c.p.c.).

Nel caso di cessione volontaria dello stipendio, questa non è opponibile alla parte creditrice procedente e la quota pignorabile deve essere calcolata sull’intera somma percepita, come se la cessione non fosse mai avvenuta.

Infatti il DPR 5 gennaio 1950 n. 180, stabilisce che, in caso di cessione del quinto in corso, ovvero nel caso in cui la cessione del quinto si sia perfezionata prima  della notifica del pignoramento, questa può essere comunque affiancata da una trattenuta per pignoramento. La legge prevede però anche un limite alla coesistenza tra le due ritenute: se ho in corso una cessione del quinto possono pignorare lo stipendio per una quota massima pari alla differenza tra la metĂ  dello stipendio e la trattenuta della cessione attualmente in corso.

Nel caso in cui il debitore percepisce uno stipendio netto di € 1200,00, con una cessione del quinto pari a €200,00 mensili, il pignoramento può essere pari al massimo a € 400,00, cioè la differenza tra la metà dello stipendio € 600,00 e la rata della cessione.

Perché affidarsi ad un Avvocato esperto in Recupero del Credito invece che ad una società di recupero crediti

Quando un creditore invece si affida ad un Avvocato esperto in Recupero del Credito, oltre ad avere un rapporto faccia a faccia con quest’ultimo, hanno la possibilità di analizzare insieme la situazione patrimoniale del debitore e quindi di scegliere insieme la strategia migliore da applicare. Con le società di recupero credito invece tutto è impersonale.

Questa guida sul pignoramento del conto bancario termina qui, leggi anche le guide relative al recupero crediti condominiorecupero crediti per istituti bancarirecupero crediti per aziende e il recupero crediti per privati.

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