Il pignoramento dello stipendio è un pignoramento presso terzi avente ad oggetto lo stipendio del debitore. Questo tipo di pignoramento è regolato dall’art 543 cpc e la procedura prevede determinati limiti al fine di garantire la sopravvivenza del debitore.
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Procedura del pignoramento dello stipendio
Il pignoramento dello stipendio può essere attuato in due momenti diversi, a scelta del creditore:
- presso la banca, ovvero dopo l’accredito dello stipendio sul conto corrente del debitore. In questo secondo caso l’atto di pignoramento sarà notificato sia al debitore sia alla banca o altro istituto di credito in cui il debitore ha il conto corrente; l’istituto di credito dovrà trattenere il quinto dello stipendio e poi accreditarlo al creditore. (vedi pignoramento conto correte con accredito di stipendio o pensione)
- presso il datore di lavoro, ovvero prima del versamento dello stipendio nel conto corrente del debitore. In questo caso il pignoramento sarà notificato sia al debitore sia al suo datore di lavoro che dovrà trattenere, dal giorno della notifica del pignoramento il quinto dello stipendio e poi accreditarlo al creditore su ordinanza del giudice e fino all’estinzione del debito complessivo. Inoltre è possibile pignorare anche il TFR sempre nei limiti previsti dalla legge. Nel caso in cui il dipendente dovesse cambiare posto di lavoro, la procedura precedente si interrompe e sarà necessario rinotificare il pignoramento dello stipendio al nuovo datore di lavoro.
L’iter del pignoramento dello stipendio è quella del pignoramento presso terzi, già ampiamente approfondita nell’articolo relativo al pignoramento presso terzi.
Ecco, in sintesi, i passaggi della procedura del pignoramento presso terzi:
- il creditore notifica l’atto di precetto al debitore
- il creditore notifica, non prima di 10 giorni da tale notifica e non oltre 90, l’atto di pignoramento sia al debitore che al terzo pignorato che potrà essere il datore di lavoro o l’istituto bancario;
- il terzo pignorato deve comunicare al creditore, entro 10 giorni dalla notifica del pignoramento, le somme di denaro che deve al debitore principale, e iniziare ad accantonare delle trattenute sullo stipendio;
- se non comunica alcunché il giudice fissa una seconda udienza e ne dà comunicazione, 10 giorni prima di tale udienza, al terzo pignorato
- a tale udienza, il terzo pignorato deve comparire personalmente per fornire le suddette informazioni;
- se il terzo pignorato non compare, il giudice emette in automatico l’ordine con cui gli intima di pagare le somme pignorate al creditore procedente;
- all’udienza il giudice emette l’ordinanza di assegnazione che verrà notificata al terzo pignorato, il quale dovrà accreditare le somme trattenute al creditore fino ad esaurimento del suo credito.
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Limiti del pignoramento dello stipendio
Se da un lato il legislatore ha dato l’opportunità al creditore di poter recuperare il proprio credito attraverso il pignoramento dello stipendio del suo debitore, dall’altro ha comunque imposto dei limiti oltre il quale il pignoramento dello stipendio non è possibile, questo per garantire al debitore il minimo vitale per vivere e sostenere la famiglia.
La legge stabilisce, dunque, che lo stipendio non può essere pignorato oltre il limite di 1/5. Questo calcolo deve essere effettuato sull’importo netto e non su quello lordo.
Tuttavia la legge di Bilancio 2020 prevede che:
- la quota pignorabile passa dal 20% al 30% ovvero 1/3 nel caso in cui il pignoramento è originato da crediti di natura alimentare come gli alimenti destinati ai figli o famigliari per la loro sopravvivenza e NON gli importi da corrispondere all’ex coniuge per il mantenimento.
- Nel caso in cui il creditore è l’Agenzia delle Entrate Riscossione, il pignoramento dello stipendio è soggetto ad altri limiti. Ecco come si calcola la quota pignorabile dello stipendio:
- 1/10 dello stipendio se l’importo non supera i € 2.500
- 1/7 dello stipendio se l’importo non supera i € 5.000
- 1/5 dello stipendio se l’importo è superiore ai € 5.000
- Il trattamento di fine rapporto TFR è sottoposto agli stessi limiti. Per cui se un creditore pignora lo stipendio e sono versate al dipendente quote del TFR queste verranno pignorate per la stessa percentuale dello stipendio stesso. Ovvero:
- 1/5 dell’importo totale, se il pignoramento viene radicato presso il datore di lavoro;
- 1/5 dell’importo accantonato mensilmente, se non è già in corso il pignoramento dello stipendio;
- la somma eccedente il triplo dell’assegno sociale, se il terzo pignorato è la banca e il TFR è già stato accreditato sul conto corrente del lavoratore.
- Nel caso in cui sono stati notificati più pignoramenti nello stesso momento si procede con il saldo del credito in maniera progressiva, vuol dire che il secondo creditore riceve quanto gli spetta solo dopo che sono stati saldati i crediti del primo. Tuttavia può essere pignorato fino al 50% del suo importo ove sussistano specifici e contemporanei debiti per imposte, debiti commerciali, alimenti, etc.
Non esistono stipendi non pignorabili, anche se di importo basso, principio ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 248/2015, dove si legge che anche nel caso di stipendio molto basso – e anche se questo è l’unica fonte di sostentamento – il minimo vitale resta pari ai 4/5 dello stipendio.
Pertanto, una volta che si è proceduto a calcolare il c.d. “minimo vitale”, lo stipendio può essere sempre pignorato per la parte eccedente, ad esempio se la retribuzione mensile è di 300 euro al mese, il pignoramento consentito ammonterà a 60 euro.
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Questa guida sul pignoramento dello stipendio termina qui, leggi anche le guide relative al recupero crediti condominio, recupero crediti per istituti bancari, recupero crediti per aziende e il recupero crediti per privati.