pignoramento mobiliare

Il pignoramento mobiliare: come metterlo in atto

In questo articolo parliamo del Pignoramento Mobiliare andando a vedere nello specifico di cos’è e quando è possibile metterlo in atto.

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CHE COS’E’ IL PIGNORAMENTO MOBILIARE 

Il pignoramento mobiliare è uno dei tre tipi di esecuzione che il creditore può adottare nei confronti del debitore per poter soddisfare il proprio credito, a differenza del  pignoramento immobiliare che ha ad oggetto un bene immobile (casa, terreno), o quello  presso terzi che ha ad oggetto beni mobili del debitore tenuti presso un terzo, Il  pignoramento mobiliare invece è un procedimento esecutivo che ha ad oggetto i beni  mobili di proprietà del debitore, e che vengono gli sottratti coattivamente con il  pignoramento al fine di poter soddisfare il creditore con la loro vendita o la loro  assegnazione. 

Ai sensi dell’art. 491 del Codice di procedura civile con il termine pignoramento  mobiliare si fa riferimento, all’atto attraverso il quale si dà avvio all’espropriazione  forzata dei beni mobili presenti nell’abitazione del debitore, in altre eventuali proprietà di  suo possesso ma anche in una proprietà che non appartiene al debitore laddove  quest’ultimo però vi risieda fino a prova contraria. 

Quindi costituisce il primo atto del processo espropriativo e consiste nell’ingiunzione dell’ufficiale giudiziario al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre  alla garanzia del credito i beni assoggettati ad espropriazione e i frutti di essi (art. 492  c.p.c.). 

Tramite il pignoramento, determinati beni sono sottratti alla disponibilità del debitore e  vincolati al soddisfacimento del creditore procedente, pertanto esso produce un  duplice effetto

∙ rende inopponibili al creditore pignorante i successivi atti di disposizione dei beni  da parte del debitore; 

∙ assoggetta i beni alla successiva vendita (il cui ricavato verrà distribuito ai creditori)  o assegnazione ai creditori. 

Oggetto del pignoramento mobiliare, sono tutti quei beni mobili che l’Ufficiale Giudiziario  rinviene a casa del debitore o in altra proprietà, come sopra specificato. Il pignoramento mobiliare è una tipologia di pignoramento poco utilizzata, a causa delle  difficoltà di trovare beni mobili di valore nelle proprietà dei debitori e delle  successive complicazioni in fase di rivendita dei beni di seconda mano.  

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La NORMATIVA  sul pignoramento mobiliare

L’espropriazione mobiliare è regolata dagli artt. 492, 518, 521 bis e 543 c.p.c. modificati  dal DL 132/14 convertito in Legg 162/2014 e successive modifiche. 

Prima della modifica da parte del DL 132/14 l’ufficiale giudiziario che aveva l’obbligo di  depositare entro 24 ore dal compimento del pignoramento il verbale, il titolo e il precetto  in cancelleria, con il nuovo comma 6° dell’art 518 cpc dispone che tale onere ricada  sul creditore procedente. 

Una volta che l’ufficiale ha compiuto le operazioni consegna senza ritardo al creditore  il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella  cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con  copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla  consegna

La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente  articolo.  

Il cancelliere al momento del deposito telematico forma il fascicolo dell’esecuzione. 

Sino alla scadenza del termine di cui all’art. 497 cpc copia del processo verbale è  conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. 

Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti  sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore. L’art. 26 comma 1 c.p.c. stabilisce che è competente il giudice del luogo in cui le cose si  trovano. 

QUALI BENI POSSONO ESSERE PIGNORATI 

Oggetto del pignoramento mobiliare, sono tutti quei beni, come abbiamo detto, presenti  nell’abitazione del debitore, in altre eventuali proprietà di suo possesso ma anche in una  proprietà che non appartiene al debitore laddove quest’ultimo però vi risieda fino a prova  contraria. 

Per beni mobili si intende quelli previsti dall’art.812, 3° comma c.c.: sono beni mobili  quelli che non sono beni immobili. 

Vengono considerati beni mobili, a titolo esemplificativo:

  • il denaro
  • gli arredi / i mobili
  • le  attrezzature
  • i quadri
  • i gioielli e preziosi come orologi
  • televisori e altri oggetti riguardanti la  tecnologia
  • i prodotti di consumo e/o dell’agricoltura o dell’allevamento
  • beni mobili  registrati (auto, moto, natanti). 

I beni non pignorabili

Tuttavia la legge pone dei limiti al pignoramento mobiliare, in quanto non possono  essere oggetto di pignoramento tutto ciò che rientra nelle “cose mobili assolutamente  impignorabili”, art 514 cpc, che riguardano gli oggetti essenziali al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi, e sono  

1. le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto (2)

2. l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli  di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente  ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone  della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato; 

3. i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente; 

4. gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione,  dell’arte o del mestiere del debitore (3)]; 

5. le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di  un pubblico servizio; 

6. le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché  i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione; 

7. gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri  luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali; 8. gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del  convivente o dei figli. 

Sono invece pignorabili i mobili (esclusi i letti) di rilevante valore economico, anche  per accertato pregio artistico o di antiquariato.  

Al contrario, ci si riferisce alle “cose mobili relativamente impignorabili” quando si fa  riferimento ai beni necessari alla coltivazione di un fondo o all’esercizio di una  professione, il cui pignoramento è permesso dalla legge, ma è soggetto a determinate  limitazioni art. 515 cpc: gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della 

professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di  un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale  giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito;  il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se  nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro. 

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Il pignoramento degli autoveicoli

È, altresì, ammesso il pignoramento degli autoveicoli, sebbene con le forme  particolari previste dal codice di procedura civile. 

La scelta dei beni pignorabili è tuttavia rimessa alla discrezionalità dell’ufficiale  giudiziario, che deve privilegiare quelli di più facile e pronta liquidazione, in quanto lo  scopo perseguito è pignorare i beni su cui si possa rivalere più facilmente il creditore.  Per tale ragione, l’ufficiale giudiziario è tenuto a preferire il denaro contante, gli oggetti  preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia facilmente liquidabile. 

L’art. 492-bis c.p.c. prevede che su istanza del creditore, il presidente del tribunale del  luogo dove il debitore ha la residenza, domicilio, dimora o sede, può autorizzare la  ricerca di beni pignorabili con modalità telematiche. Con tale autorizzazione l’ufficiale  giudiziario può accedere mediante collegamento telematico ai dati contenuti nelle  banche dati delle pubbliche amministrazioni – in particolare anagrafe tributaria, pubblico  registro automobilistico ed enti previdenziali – per acquisire le informazioni rilevanti per  individuare beni e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai  rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. 

OBBLIGNI DEL DEBITORE/CUSTODE 

In base alla tipologia dei beni, questi possono essere portati via o restare in custodia del  debitore stesso, da qui derivano alcuni obblighi in capo allo stesso, prima fra tutti è  quello di conservare in buono stato i beni pignorati, non potrà sottrarre, distruggere,  sopprimere, disperdere, nascondere o deteriorare un bene di sua proprietà soggetto  a pignoramento mobiliare per evitare che gl venga portato via, è punibile con la  reclusione fino a un anno oppure con sanzionabile con una multa fino a € 309 (art. 388  c. p). 

Lo stesso obbligo vale anche nel caso in cui venga nominato un eventuale “custode” per  l’affidamento dei beni e che commette uno dei suddetti reati con lo scopo di favorire il  proprietario della cosa custodita. Anche il custode del bene pignorato è punibile con la  reclusione o il pagamento di una multa. 

Un altro obbligo del debitore è quello di rendere le dichiarazioni all’ufficiale  giudiziario circa la titolarità dei beni rinvenuti.  

Tali reati sono perseguibili solo se, nel caso specifico del pignoramento mobiliare, la  denuncia è svolta dal creditore

COME FUNZIONA IL PIGNORAMENTO MOBILIARE

Ecco, in sintesi, i passaggi del pignoramento mobiliare: 

  1. il creditore notifica l’atto di precetto al debitore 
  2. il creditore, non prima di 10 giorni da tale notifica e non oltre 90, richiede il  pignoramento mobiliare all’ufficiale giudiziario; 
  3. l’ufficiale giudiziario redige processo verbale, descrivendo le cose pignorate, nonché  il loro stato, mediante rappresentazione fotografica, determinandone  approssimativamente il valore . 
  4. l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo  esecutivo e il precetto. 
  5. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per  l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo  precedente, entro quindici giorni dalla consegna. 
  6. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli  atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di  quindici giorni dalla consegna al creditore. 

 Analizziamo nello specifico i vari passaggi.

PROCEDURA PIGNORAMENTO MOBILIARE (come funziona / come si esegue)

Come in qualsiasi procedura esecutiva, prima di poter procedere con la notifica del  pignoramento, bisogna aver notificato precedentemente il titolo esecutivo e l’atto di  precetto, cioè un’intimazione formale di adempiere, con l’avvertimento che in difetto si  procederà ad esecuzione forzata. Notificato l’atto di precetto, qualora il debitore non  effettui il pagamento del dovuto entro 10 giorni, il creditore potrà iniziare la vera e propria  esecuzione, tramite la notifica pignoramento. 

Il pignoramento può essere richiesto decorsi 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto al  debitore, e cessa la sua efficacia qualora entro 45 giorni dal suo compimento il creditore  procedente non chieda al giudice dell’esecuzione l’assegnazione o la vendita forzata dei  beni (art. 497 c.p.c.).  

Il pignoramento (art. 492 c.p.c.) è appunto l’atto con cui ha inizio l’espropriazione  forzata ai danni del debitore, e che produce un duplice effetto

  • rende inopponibili al creditore pignorante i successivi atti di disposizione dei beni  da parte del debitore; 
  • assoggetta i beni alla successiva vendita (il cui ricavato verrà distribuito ai creditori)  o assegnazione ai creditori. 

1. Esecuzione del pignoramento 

La notifica del pignoramento mobiliare avviene mediante accesso dell’ufficiale  giudiziario presso la casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti (art. 513  c.p.c.) per poter ricercare i beni da sottoporre a pignoramento Può anche  ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il  decoro. 

Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta  dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del  pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le  circostanze richiedendo, quando occorre, l’assistenza della forza pubblica

Il Presidente del Tribunale o un giudice delegato, con decreto e su ricorso del creditore,  può anche autorizzare l’ufficiale giudiziario a pignorare cose delle quali il debitore può  direttamente disporre, anche se non si trovano in luoghi a esso appartenenti. In  ogni caso, l’ufficiale giudiziario può pignorare le cose del debitore che il terzo  possessore consente di esibirgli. 

Nella scelta dei beni da pignorare, l’ufficiale giudiziario deve preferire le cose che  ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo  pari all’importo del credito precettato aumentato della metà. 

In ogni caso deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e  ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione (art. 517 cpc).

Il pignoramento deve essere necessariamente effettuato in un orario ricompreso tra le  ore 7 e le 21 e non può essere eseguito nei giorni festivi, salvo autorizzazione del  Presidente del Tribunale o del giudice. 

(ASSENZA DEL DEBITORE) Se il debitore non è presente, l’ufficiale giudiziario  rivolge l’ingiunzione alle persone indicate nell’art. 139 secondo comma cpc, e  consegna loro un avviso dell’ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette  persone affigge l’avviso alla porta dell’immobile in cui ha eseguito il pignoramento. 

Se realmente non dovesse esserci nessuno in casa, invece, l’ufficiale giudiziario potrà  comunque tornare e ritentare anche ogni giorno fino al 90° giorno in cui scadrà l’efficacia  dell’atto di precetto; ogni uscita ha però un costo che il creditore dovrà anticipare, e  che poi ricadrà sul totale della somma che il debitore dovrà restituire al creditore.  

In alcuni casi specifici, anche se capita molto di rado, su richiesta del creditore e con il  benestare del Giudice, l’Ufficiale giudiziario potrà procedere al pignoramento con  l’ausilio delle forze dell’ordine anche in assenza del proprietario. 

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2. Verbale di pignoramento mobiliare

In base all’art. 518 cpc l’ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo  verbale o verbale di pignoramento nel quale dà atto dell’ingiunzione di cui  all’articolo 492 cpc e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante  rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone  approssimativamente il valore, con l’assistenza, quando occorre, di uno stimatore da lui  scelto [disp. att. 161]. Con questo documento, inoltre l’ufficiale giudiziario indica al  debitore di non poter sottrarre i beni mobili oggetto del pignoramento

Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo o su bachi da seta, l’ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l’ubicazione [disp. att.  165]. 

Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l’ufficiale giudiziario redige un  primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il  termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare  al pignoramento sulla base dei valori indicati dall’esperto, al quale è consentito in ogni  caso accedere al luogo in cui i beni si trovano. 

Il giudice dell’esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all’esperto, tenuto  conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso,  sulla base dei valori stimati. 

Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per  conservare le cose pignorate. 

Il verbale di pignoramento pertanto contiene i seguenti elementi: 

  • l’ingiunzione rivolta al debitore e se questi non è presente personalmente,  l’ingiunzione è rivolta alle persone di famiglia o addette alla casa o all’ufficio, per conto  del debitore. Se nessuna di queste persone è presente, l’ufficiale giudiziario affigge  l’avviso dell’ingiunzione sulla porta dell’immobile dove viene eseguito il pignoramento; 
  • la descrizione delle cose pignorate
  • l’indicazione approssimativa del valore di ciascun bene. L’attività di stima dei  beni può essere compiuta anche in un secondo momento, entro il termine perentorio di  trenta giorni dal pignoramento. 
  • le prescrizioni sulla custodia dei beni pignorati.
  • l’avvertimento sulla possibilità della conversione del pignoramento (tempi e  modalità previste dall’art. 495 c.p.c.) 
  • l’invito al debitore a dichiarare la residenza o ad eleggere il domicilio. 

3. Iscrizione a ruolo  

Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il  processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella  cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con  copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla  consegna

La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente  articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino  alla scadenza del termine di cui all’art. 497 cpc copia del processo verbale è conservata  dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia  quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del  presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al  creditore. 

Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell’istanza di  vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina  l’integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni  pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l’ufficiale giudiziario  riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni. 

L’ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale i beni pignorati, i quali  vengono poi affidati ad un custode nominato dal giudice. 

4. Istanza di vendita o assegnazione 

Decorsi 10 giorni dal pignoramento, il creditore, con apposita istanza, chiede al  Giudice dell’Esecuzione, che venga distribuito il denaro pignorato o che vengano  venduti i beni. Il giudice dell’esecuzione può, quindi, disporre che la vendita avvenga  mediante l’istituto di vendite giudiziarie oppure al pubblico incanto. La somma così  ricavata viene ripartita tra tutti i creditori intervenuti. 

La vendita forzata deve essere chiesta dal creditore procedente o da altro  intervenuto, purché munito di titolo esecutivo. L’istanza di vendita o di assegnazione  deve essere proposta non prima di 10 gg. e non oltre 45 gg. dal pignoramento, a pena di  inefficacia del medesimo (art. 497 -501 c.p.c.), tranne che per le cose deteriorabili per le  quali può essere disposta l’assegnazione o la vendita immediata. 

In base a quanto previsto dall’art 530 cpc, su tale istanza il giudice fissa udienza in cui  le parti potranno svolgere osservazioni circa l’assegnazione e circa il tempo e le  modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti  esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle . 

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il  giudice dell’esecuzione dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita. Se vi sono opposizioni il giudice dell’esecuzione le decide con sentenza e dispone con  ordinanza l’assegnazione o la vendita. 

Il giudice dell’esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione  delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell’art. 532 cpc, nonché  il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse 

siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della  procedura. Almeno dieci giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte,  su disposizione del giudice, dovrà essere effettuata la pubblicità della vendita mediante  avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, tale avviso viene  pubblicato sul portale del Ministero della giustizia in un’area pubblica denominata  “portale delle vendite pubbliche”. 

Inoltre il Giudice dell’esecuzione dispone se la vendita vada fatta al pubblico  incanto (asta) o mediante l’istituto di vendite giudiziarie

5. Vendita dei beni 

La vendita forzata ha lo scopo di convertire i beni pignorati in denaro, in modo da  soddisfare i creditori. Nel caso in cui il pignoramento abbia ad oggetto una somma di  denaro, questa verrà assegnata direttamente al creditore. 

La vendita o l’assegnazione trasferiscono all’acquirente i diritti che sulla cosa spettavano  a colui che ha subito l’espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede (art.  2919 c.c.).  

Nel caso in cui altri soggetti avevano la proprietà o altri diritti reali sulla cosa mobile  oggetto del pignoramento, ma non l’hanno fatto valere i propri diritti sulla somma  ricavata dall’esecuzione, non possono farlo valere nei confronti dell’acquirente in buona  fede. 

Nell’espropriazione mobiliare, due sono le forme di vendita che possono essere  disposte dal giudice in base a quanto stabilito dall’art. 503 cpc: 

  1. Vendita senza incanto o a mezzo commissionario (art. 532 c.p.c.). Le cose  pignorate devono essere affidate all’istituto vendite giudiziarie, ovvero, con  provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza,  affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario. 

    Nello stesso provvedimento il giudice, dopo avere sentito, se necessario,  uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla  peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l’importo globalefino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al  commissionario una cauzione. Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non  superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi,  le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non  superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire  gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti, il giudice, se non vi sono istanze,  dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo. 

    Se il valore delle cose risulta dal listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere  fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato. 
  2. Vendita con incanto (art. 534 c.p.c. e ss.), che costituisce la modalità di vendita più  diffusa e può essere disposta solamente quando il Giudice ritiene probabile che tale  modalità di vendita abbia luogo a un prezzo superiore della metà rispetto al valore dei  beni, da determinarsi secondo gli artt. 518 e 540 bis c.p.c. Nel caso ciò non avvenga, il  giudice dell’esecuzione affida la vendita al cancelliere, all’ufficiale giudiziario o ad un  istituto apposito, e stabilisce inoltre il prezzo di apertura dell’incanto oppure dispone che  la vendita avvenga al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo, se le  circostanze lo consigliano. 

La vendita all’incanto è caratterizzata dalle seguenti regole: 

  • le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti, secondo la convenienza; ∙ la prima offerta non può essere inferiore al prezzo base; 
  • per le offerte successive, che devono superare il prezzo base, il bene viene  aggiudicato al maggiore offerente; 
  • la vendita viene effettuata per contanti e la somma è immediatamente consegnata  al cancelliere; 
  • se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l’assegnazione, il giudice  dell’esecuzione ordina un nuovo incanto a qualsiasi offerta. 

In caso di mancata vendita delle cose pignorate, o quando la somma assegnata non è  sufficiente a soddisfare i creditori, il giudice ordina l’integrazione del pignoramento. Se  sono pignorate nuove cose il giudice ne dispone la vendita; in caso contrario dichiara  l’estinzione del procedimento. 

Nel caso in cui i beni pignorati resterebbero invenduti, questi verranno restituiti al  debitore, previo pagamento delle spese per il deposito. 

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COSTI DEL PIGNORAMENTO MOBILIARE 

  • Notifica 

Il pignoramento mobiliare è un atto che deve essere notificato esclusivamente  dall’Ufficiale Giudiziario su richiesta del creditore, ovvero del suo avvocato, al debitore; Di regola il costo per l’esecuzione di un pignoramento mobiliare dipende dal luogo dove  deve arrivare l’ufficiale giudiziario e l’importo da precettare, il costo può variare dai 30,00  euro, fino ad arriva anche a 100,00 euro, Inoltre se l’ufficiale non riesce ad eseguire  l’accesso, dovrà ritornare per procedere ad una nuova notifica, e questo comporta  ulteriori costi. 

Iscrizione a ruolo del pignoramento: 

per cui occorrono 

  • una marca da bollo da 27,00 euro, a titolo di anticipazione forfettaria dei diritti di  notifica; 
  • un contributo unificato di importo variabile in base al valore della causa, determinato dall’ammontare del credito per cui si agisce. 
  • 43,00 euro per i procedimenti espropriativi di valore inferiore a 2.500,00 euro; 139,00 euro per i procedimenti di espropriazione di valore  superiore a 2.500,00 euro
  • Compenso avvocato.

Tutte le spese di cui abbiamo parlato sinora costituiscono i cd. “costi vivi”, ovvero quelle  spese che vanno pagate immediatamente al soggetto che eroga il servizio o il  documento e, in genere, l’avvocato le inserisce in parcella come spese esenti Iva (le cd.  anticipazioni), purché regolarmente documentate (Art. 15, comma 1, n. 3, D.P.R. n.  633/1972). 

Ai costi precedentemente indicati dovrà aggiungersi il compenso liquidato dal giudice  al legale che ha assistito il creditore nel corso della procedura esecutiva.

Gli importi sono indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 (“Regolamento recante  la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione  forense”) e variano in base al valore del procedimento.  

  • Imposta di registrazione ordinanza di assegnazione

Ultimo costo a carico del creditore pignorante, è l’imposta di  registrazione dell’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione dispone l’assegnazione  delle somme pignorate in suo favore. 

Infatti ogni procedimento giudiziario e ogni atto che concludono una fase di giudizio sono  sottoposti a registrazione. Nel momento in cui viene emessa una sentenza o un  provvedimento, la cancelleria dell’ufficio che li ha emessi manda comunicazione  all’Agenzia delle Entrate, chiedendo la registrazione entro termini stabiliti. 

PIGNORAMENTO AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI 

Il pignoramento degli autoveicoli è una particolare procedura esecutiva che ha ad  oggetto beni mobili registrati 

NORMATIVA 

Gli autoveicoli, avendo natura di beni mobili dovrebbero essere pignorati mediante  l’esecuzione mobiliare prevista dagli artt. 513 e seguenti, che prevedono il rinvenimento  del bene da pignorare nei luoghi del debitore e l’apprensione materiale dello stesso.  Nella prassi l’Ufficiale Giudiziario aveva difficolta a trovare gli autoveicoli, fermi e  disponibili presso il debitore, per essere sottoposti a pignoramento. Per questa ragione il  D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 ha introdotto l’art. 521 bis c.p.c. che prevede  una procedura particolare, analoga a quella prevista per il pignoramento immobiliare,  mediante la quale con la notifica e la trascrizione del pignoramento nei pubblici registri  automobilistici (PRA) è possibile procedere a pignoramento del veicolo anche se lo  stesso non è stato rinvenuto presso il debitore. 

Per l’esecuzione speciale degli autoveicoli l’art. 26 comma 2 c.p.c., così come  modificato dalla L. 162/2014 prevede che è competente il giudice del luogo in cui il  debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. La ragione è data dal fatto  che normalmente il debitore ha la disponibilità dei propri veicoli nei luoghi in cui vive o in  cui lavora. 

Qualora il veicolo sia cointestato a più soggetti, il pignoramento può essere effettuato  anche se non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. Anche in questo caso  il pignoramento oltre al cointestatario debitore dovrà essere preventivamente portato a  conoscenza dell’altro o degli altri cointestatari non debitori. Successivamente alla  trascrizione al PRA, il creditore pignorante potrà procedere a notificare l’avviso di  pignoramento agli altri cointestatari, notifica strettamente legata alla procedura esecutiva  (art. 599 c.p.c. e art. 180 disp. att. c.p.c.).  

In caso di pignoramento infruttuoso o negativo: il verbale viene redatto se non è stato  possibile effettuare materialmente il pignoramento per mancato rinvenimento del bene; il  verbale in questo caso non è trascrivibile al PRA (art.2693 CC) e non è neanche  sufficiente a comprovare il mancato possesso del veicolo. 

PROCEDURA PIGNORAMENTO MOBILIARE AUTOVEICOLI (COME  FUNZIONA/COME SI ESEGUE) 

L’art 521 bis c.p.c. prevede che il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si  esegua mediante: 

1- notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano  esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei  pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa  l’ingiunzione prevista nell’articolo 492. 

2- Il pignoramento contiene altresì l’intimazione a consegnare entro dieci giorni i  beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi,  all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel  quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la  sede.  

3- Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli  accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.  4- Al momento della consegna l’istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene  pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta  elettronica certificata ove possibile. 

5- Decorso il termine di cui al primo comma,10 gg gli organi di polizia che accertano la  circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove  possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso dei beni pignorati e  consegnano il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel  territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato  rinvenuto.  

6- Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al  creditore l’atto di pignoramento perchè proceda alla trascrizione nei pubblici registri. 7- Entro trenta giorni dalla comunicazione (che ivg fa al creditore)di cui al terzo  comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per  l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo,  del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di  tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il  cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. 

8- Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie  dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il  termine di 30 giorni dalla comunicazione. 

9- Decorsi quarantacinque giorni dal deposito della nota di iscrizione a ruolo, il  creditore deve depositare l’istanza di assegnazione o di vendita del veicolo. 

TRASCRIZIONE PIGNORAMENTO DEGLI AUTOVEICOLI 

Dopo aver eseguito la notifica del pignoramento, l’ufficiale giudiziario consegna al  creditore l’atto di pignoramento notificato, affinché lo trascriva nei pubblici registri. Il creditore quindi deve presentarsi allo sportello del PRA munito dei seguenti documenti: 

1- copia conforme del pignoramento, debitamente notificato. La conformità, come si è  detto, può essere attestata dall’avvocato del creditore; 

2- certificato di proprietà del veicolo, o certificato digitale o foglio complementare. Il  pignoramento può essere trascritto senza l’esibizione del Certificato di Proprietà (CdP) in  quanto trattasi di formalità in odio alla parte e normalmente il documento è in possesso  del debitore che potrebbe rifiutarsi di consegnarlo al creditore (art. 12 DM n° 514/1992);  

3- copia del documento di identità e del codice fiscale del creditore procedente; 4- eventuale delega per il deposito della domanda, corredata di documento di identità  del creditore delegante e del delegato

5- codice fiscale dell’intestatario del veicolo 

6- nota di trascrizione – modello NP3C -ax\ nella quale devono essere indicati: il  numero di targa del veicolo pignorato, i dati anagrafici dell’intestatario debitore e del  creditore e la data di efficacia del pignoramento che è quella della notifica al debitore. 

CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO

L’art.164 ter disp. att. c.p.c. dispone che la cancellazione della trascrizione del  pignoramento si esegue quando è ordinata dal giudice oppure quando il creditore  pignorante dichiara, con le forme richieste dalla legge che il pignoramento è divenuto  inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito.  Documentazione necessaria:  

  1. copia conforme dell’ordinanza con cui il giudice ordina la cancellazione del  provvedimento;  
  2. certificato di proprietà o certificato di proprietà digitale o foglio complementare; 
  3. documento d’identità dell’intestatario richiedente: 
  4. nota di trascrizione Mod NP3C  
  5. ricevuta di pagamento dei diritti 

COSTI PIGNORAMENTO AUTOVEICOLI 

Di seguito i principali costi, con l’indicazione approssimativa del loro ammontare. 

  • Costo visura: 

al PRA € 6,00. 

  • Notifica dell’atto di pignoramento: 

Il pignoramento è un atto che deve essere notificato esclusivamente dall’Ufficiale  Giudiziario su richiesta del creditore, ovvero del suo avvocato; 

Il costo varia a seconda della tipologia di notifiche a mano o per posta e del numero  di destinatari e subisce variazioni ulteriori anche in base alle tariffe applicate dall’ufficio  UNEP (Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti) di riferimento. 

Di regola il costo di una notifica individuale è compreso indicativamente tra i 20,00 e  i 50,00 euro, ed arriva anche a 100,00 euro se l’ufficiale giudiziario deve recarsi  personalmente sul luogo della notifica; 

A questi costi dovranno poi aggiungersi le spese di spedizione postale dell’atto  all’UNEP competente, se l’Avvocato ha promosso l’espropriazione al di fuori dal proprio  foro territoriale di appartenenza. 

Inoltre, se la notifica non dovesse andare a buon fine (ad esempio perché il debitore o il  terzo si sono nel frattempo trasferiti o risultano irreperibili) andrà necessariamente  rinnovata, effettuando di regola indagini ulteriori (visure camerali, certificati anagrafici  di residenza) e sostenendo le relative spese. 

  • Iscrizione a ruolo del pignoramento: 

per cui occorrono 

  • una marca da bollo da 27,00 euro, a titolo di anticipazione forfettaria dei diritti di  notifica; 
  • un contributo unificato di importo variabile in base al valore della causa, determinato dall’ammontare del credito per cui si agisce. 
  • 43,00 euro per i procedimenti espropriativi di valore inferiore a 2.500,00 euro;
  • 139,00 euro per i procedimenti di espropriazione di valore  superiore a 2.500,00 euro
  • Compenso avvocato 

Tutte le spese di cui abbiamo parlato sinora costituiscono i cd. “costi vivi”, ovvero quelle  spese che vanno pagate immediatamente al soggetto che eroga il servizio o il  documento e, in genere, l’avvocato le inserisce in parcella come spese esenti Iva (le cd.  anticipazioni), purché regolarmente documentate (Art. 15, comma 1, n. 3, D.P.R. n.  633/1972). 

Ai costi precedentemente indicati dovrà aggiungersi il compenso liquidato dal giudice  al legale che ha assistito il creditore nel corso della procedura esecutiva. Gli importi sono indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 (“Regolamento recante  la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione  forense”) e variano in base al valore del procedimento.  

  • Costi di trascrizione

I diritti del Pra per la trascrizione sono pari ad € 27,00. I diritti non sono dovuti per le  trascrizioni dei pignoramenti conseguenti alle cause di lavoro. 

L’imposta di bollo, pari ad € 32,00 oppure ad € 48,00 se viene rilasciato anche il  certificato di proprietà digitale.  

Dall’imposta di bollo sono esenti le trascrizioni del pignoramento nelle cause di lavoro  (art. 10 L. 533/73), nelle cause di separazione e divorzio (art. 19 L. 74/87), nella richiesta  di recupero competenze da parte del difensore di ufficio (art. 32 disp.att. c.p.p.), nelle  cause a gratuito patrocinio sono prenotate a debito ai sensi dell’art. 131 TU in materia di  spese di giustizia. 

  • Costi dell’Istituto vendite giudiziarie 

I costi del’IVG che, secondo il Decreto ministeriale n. 109/1997, consistono:  nel versamento forfettario ai sensi dell’art. 31 D.m. 109/1997, attualmente da un minimo  di € 63,01 ad un massimo di € 126,01, nel versamento dell’importo per l’assegnazione  dei beni ex art 32 fissato nella percentuale del 12% del ricavato della vendita, nelle  spese di custodia ex art. 37 che differiscono a seconda che il bene sia stato custodito  nei locali dell’istituto o fuori dagli stessi. (Allegato al D.M. 109/1997) 

  • Costi di cancellazione della trascrizione del pignoramento diritti PRA pari ad € 27 + Imposta di bollo pari ad € 32.

Perché affidarsi ad un Avvocato esperto in Recupero del Credito invece che ad una società di recupero crediti

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