pignoramento presso terzi

Pignoramento presso terzi: come procedere

In questo articolo parliamo del Pignoramento presso Terzi, vedendo nello specifico che cos’è e in cosa consiste tale procedura.

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Pignoramento presso terzi: che cos’è

Il pignoramento presso terzi è la procedura esecutiva nella quale il creditore chiede al giudice che gli venga assegnato un credito che il debitore vanta nei confronti di un terzo. 

Il pignoramento presso terzi è un particolare tipo di pignoramento avente ad oggetto beni o crediti che non sono in possesso del debitore ma bensì di una terza persona, ovvero un creditore del debitore.

Oggetto del pignoramento presso terzi possono essere:

  • beni mobili che non sono in possesso del debitore ma bensì di un terzo soggetto e di cui il debitore esecutato non ha diretta disponibilità altrimenti ricorrerebbe la diversa ipotesi dell’espropriazione mobiliare presso il debitore.
  • crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi;

Le figure del pignoramento presso terzi

In questo particolare tipo di pignoramento abbiamo tre figure:

  1. la prima è il creditore procedente, cioè colui che attiva la procedura;
  2. la seconda è il debitore, soggetto passivo, cioè colui che subisce la procedura esecutiva;
  3. la terza è il terzo pignorato avvero il creditore del debitore, parte solo in senso processuale non essendo parte del processo esecutivo pertanto: 
  • non potrà eccepire l’impignorabilità del credito o far valere vizi del titolo esecutivo (Cass. n. 9215/2001);
  • non potrà eccepire l’incompetenza per territorio del G.E. (Cass. n. 6762/2001).
  • ha diritto solo alla refusione delle spese sopportate per la dichiarazione, non anche agli onorari del difensore (Cass. n. 387/2007).

Il terzo subisce indirettamente solo gli effetti del processo esecutivo ed è interessato alle vicende processuali che riguardano il pignoramento, di conseguenza al terzo:

  • deve essere comunicata l’ordinanza di assegnazione, anche ai fini dell’eventuale opposizione ex art. 617 c.p.c.;
  • è litisconsorte necessario nelle opposizioni aventi ad oggetto la validità/efficacia del pignoramento, in quanto possono comportare la liberazione dal vincolo del pignoramento.

Per meglio spiegare tale forma di pignoramento si pensi ad esempio ai crediti dovuti dall’azienda al proprio dipendente a titolo di retribuzioni mensili, in questo caso il terzo pignorato è l’azienda e oggetto del pignoramento è il quinto dello stipendio del dipendente/debitore.

Altro esempio è il pignoramento del quinto della pensione o il pignoramento del conto corrente o dei titoli e libretti depositati in banca, oppure si possono pignorare gli affitti e pigioni, in questo caso l’inquilino pagherà il canone di locazione direttamente al creditore procedente

I crediti vantati dal debitore possono essere individuati dal creditore effettuando un’analisi patrimoniale, con la quale vengono appunto esaminati tutti i possibili beni del debitore pignorabili.

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La Normativa sul pignoramento presso terzi

La normativa di riferimento in materia di pignoramento presso terzi è contenuta nel Libro III del codice di procedura civile (R.D. n. 1443 del 28 ottobre 1940), dedicato al processo di esecuzione.

Si tratta in particolare:

  • degli artt. da 474 a 512 c.p.c., contenenti i principi generali in materia di esecuzione forzata;
  • degli artt. da 543 a 554 c.p.c., dedicati specificamente al pignoramento presso terzi.
  • degli artt. da 617 a 617 c.p.c., dedicati alle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all’esecuzione.

Inoltre a sensi dell’art. 26-bis C.p.c., il Tribunale competente per la procedura di pignoramento presso terzi è individuato come segue:

  • quando debitore è una Pubblica Amministrazione, è competente – salvo quanto dispongano leggi speciali – il Giudice del luogo di residenza/domicilio del terzo, o, ai sensi dell’art.159 TUEL(Testo Unico enti Locali), il Giudice del luogo di residenza/domicilio del terzo tesoriere;
  • in tutti gli altri casi, è competente il Giudice del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore.

Come in qualsiasi espropriazione l’avvio della procedura esecutiva presuppone l’avvenuta notifica al debitore del titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo esecutivo, cambiale …) e dell’atto di precetto.

Salvo le ipotesi di adempimento immediato previste dall’art. 482 c.p.c., per poter procedere al pignoramento occorre attendere che siano trascorsi almeno 10 giorni (ma non più di 90) dalla notifica dell’atto di precetto al debitore.

Come funziona il Pignoramento presso Terzi

Ecco, in sintesi, i passaggi della procedura del pignoramento presso terzi:

  • il creditore notifica l’atto di precetto al debitore
  • il creditore notifica, non prima di 10 giorni da tale notifica e non oltre 90, l’atto di pignoramento sia al debitore che al terzo pignorato;, che deve avere determinati requisiti;
  • il terzo pignorato deve comunicare al creditore se è debitore di somme di denaro del debitore principale
  • se non comunica alcunché il giudice fissa una seconda udienza e ne dà comunicazione, 10 giorni prima di tale udienza, al terzo pignorato
  • a tale udienza, il terzo pignorato deve comparire personalmente per fornire le suddette informazioni;
  • se il terzo pignorato non compare, il giudice emette in automatico l’ordine con cui gli intima di pagare le somme pignorate al creditore procedente.

Adesso analizziamo nello specifico i vari passaggi.

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Requisiti dell’atto di Pignoramento (cosa deve contenere il ppt)

L’atto di pignoramento presso terzi è costituito da due parti distinte:

  1. una prima parte, proveniente dal creditore, incentrata sulla citazione a comparire del debitore;
  2. una seconda, proveniente dell’ufficiale giudiziario, costituita dalla dichiarazione di pignoramento e dall’intimazione di cui all’art.492 c.p.c. al debitore e al terzo

L’atto di pignoramento presso terzi deve contenere i seguenti elementi:

  • il nome e cognome (o ragione sociale) del creditore, sua residenza (o sede legale) e codice fiscale, indirizzo PEC; nome e cognome dell’avvocato, suo codice fiscale, fax e indirizzo PEC;
  • l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto, con nome e cognome (o ragione sociale) del debitore e sua residenza (o sede legale) e codice fiscale;
  • l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute;
  • l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice, con nome e cognome (o ragione sociale/denominazione) del terzo e sua residenza (o sede legale) e codice fiscale;
  • la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;
  • la citazione del debitore a comparire dinanzi al giudice competente; 
  • l’invito al terzo a comunicare entro 10 giorni al creditore procedente la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c.. Sarà poi presente l’avvertimento sulla circostanza che, in caso di omissione, la stessa dichiarazione dovrà essere resa comparendo dinanzi a apposita udienza. Ove poi il terzo non compaia, o sebbene sia comparso non abbia reso la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore si considerano non contestati nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, ai fini del procedimento in corso, e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, se l’allegazione del creditore consente l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo.
  • l’indicazione dell’udienza di comparizione (art. 501 c.p.c.)
  • l’ingiunzione al debitore ex art. 492, comma 1 c.p.c., a non compiere atti dispositivi sui beni e sui crediti che sono assoggettati al pignoramento;
  • l’invito al debitore ad effettuare la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio e il pedissequo avvertimento (art. 492, comma 2, c.p.c.)
  • l’avvertimento al debitore ex art. 492, comma 3, c.p.c (conversione del pignoramento)
  • l’avvertimento al debitore della inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione dopo che sia stata disposta l’assegnazione/vendita (art. 615, comma 2, c.p.c.).

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La Notifica del pignoramento

Una volta redatto l’atto di pignoramento, l’avvocato del creditore lo consegna all’Ufficiale Giudiziario (in originale e tante copie uso notifica quanti sono i destinatari), affinchè provveda a notificarlo al debitore e al terzo pignorato.

La notifica dell’atto ad entrambi serve a rendere consapevole il terzo dell’esistenza della procedura, evitando che disponga della somma pignorata in favore del debitore.

I terzi pignorati possono essere anche più di uno, anzi non è affatto infrequente che il creditore proponga il pignoramento nei confronti di una pluralità di terzi, soprattutto quando il creditore è incerto circa l’esatta posizione del credito.

Si pensi al caso, in cui il debitore è titolare di diversi conti correnti bancari, ma il creditore non sa se i conti sono capienti: in tal caso il creditore potrebbe decidere di notificare il pignoramento ai vari  istituti di credito al fine di individuare l’istituto bancario con cui il debitore abbia rapporti di conto corrente attivi.

Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, l’art. 546 c.p.c. prevede la facoltà per il debitore di chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti, a norma dell’articolo 496 c.p.c., o la dichiarazione di inefficacia di alcuni di essi. Sulla richiesta provvede il giudice dell’esecuzione con ordinanza, convocate le parti, entro 20 giorni dal deposito dell’istanza.

Dalla notifica dell’atto di pignoramento nasce il vincolo del pignoramento e l’obbligo di custodia in capo al terzo, il quale da tale momento in poi, non può pagare le somme dovute al debitore esecutato senza apposito ordine del giudice;

Il Perfezionamento del pignoramento

Il pignoramento però si perfeziona in un momento successivo alla notifica, ossia all’udienza di comparizione dove è possibile appurare l’esistenza e l’ammontare del credito. 

Infatti la dichiarazione resa in forma scritta, costituirebbe una «mera anticipazione» (Saletti, op. cit., 291) di quella da rendere all’udienza; in questo modo, là dove il credito sopravvenisse in un momento successivo all’invio della comunicazione scritta, il terzo sarebbe tenuto a redigere una dichiarazione integrativa o nelle stesse forme già utilizzate, o mediante comparizione in udienza.

Di conseguenza, ogni volta che il terzo utilizzerà la modalità di trasmissione a mezzo posta, la dichiarazione negativa (o solo parzialmente positiva) comunicata avrà carattere meramente provvisorio, potendo ancora essere integrata fino alla data dell’udienza, ove il suo contenuto si cristallizzerà o per effetto della nuova dichiarazione ivi resa verbalmente dal debitor debitoris, o all’esito della mancata comparizione di costui, che equivarrà a conferma di quanto dichiarato per iscritto con la dichiarazione non contestata del terzo o con la sentenza di accertamento dell’obbligo del terzo, con cui viene accertata l’esistenza del bene pignorato ed individuato esattamente il credito.

Pertanto:

  • dopo la notifica dell’atto di pignoramento non hanno effetto nei confronti del creditore procedente gli atti di disposizione sul credito compiuti dal debitore esecutato (es. cessioni) né i pagamenti o i prelievi da parte del terzo (2917 c.c.);
  • con il definitivo perfezionamento del pignoramento (udienza-sentenza) è inopponibile al creditore procedente, ai sensi dell’art. 2917 c.c., anche ogni fatto estintivo del credito (es. compensazione); tuttavia, secondo la giurisprudenza prevalente qualsiasi evento estintivo del credito successivo alla notifica del pignoramento sia inopponibile al creditore procedente;
  • se le somme di cui il terzo è debitore al momento della notifica del pignoramento aumentano successivamente (es.: rimesse sul c/c, stipendi), il terzo non può disporre delle sopravvenienze e deve darne conto anche dopo la dichiarazione, fino all’udienza (ordinanza di assegnazione) o la pronuncia con cui il G.E. definisce il giudizio di accertamento (Cass. n. 11642/2014); pertanto, gli obblighi di custodia del terzo permangono fino all’udienza o alla sentenza di accertamento, e il terzo deve inviare una dichiarazione integrativa o comparire in udienza per rettificare la dichiarazione precedente;
  • possono essere oggetto di pignoramento anche crediti futuri, condizionati o illiquidi che sorgano o diventino esigibili, dopo la notifica dell’atto di pignoramento, fino all’udienza di comparizione.

L’iscrizione a ruolo

L’originale dell’atto di citazione deve essere consegnato al creditore senza ritardo dall’ufficiale giudiziario, non appena eseguita l’ultima notificazione.

Entro 30 giorni dalla consegna, pena perdita di efficacia del pignoramento, il pignoramento presso terzi deve essere iscritto a ruolo.

L’iscrizione avviene telematicamente, mediante deposito, nella cancelleria del Tribunale competente per l’esecuzione: 

  1. della nota di iscrizione a ruolo;
  2. delle copie conformi, attestate dall’avvocato, dell’atto di pignoramento notificato, del titolo esecutivo e del precetto;
  3. del contributo unificato e della marca da bollo.

A seguito dell’iscrizione a ruolo il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione che viene trasmesso al magistrato dell’ufficio giudiziario cui è assegnato il procedimento.

Prima della riforma del 2014 l’ufficiale giudiziario era tenuto a depositare immediatamente in cancelleria la copia originale dell’atto al fine della formazione del fascicolo di cui all’art. 488 c.p.c..

Successivamente all’iscrizione al ruolo, la riforma del processo civile dal 22 giugno 2022 pone a carico del creditore un altro onere, anzi due, a pena d’inefficacia del pignoramento. 

La novità entra infatti in vigore a partire dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore del 24 dicembre 2021 della Legge n. 206/2021, che ha conferito la delega al Governo di riformare il processo civile per renderlo più efficiente e per razionalizzare, tra le varie procedure, anche quella di esecuzione forzata.

Da qui la modifica anche dell’art 543 c.p.c, che si occupa della forma del pignoramento, al quale vengono aggiunti, dopo il 4°, due nuovi commi:

  • “Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.
  • Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.”

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Gli obblighi del terzo pignorato (dichiarazione del terzo)

Il terzo pignorato, una volta ricevuto l’atto di pignoramento, non deve più comparire – come prima della riforma del 2014 – all’udienza presso il Tribunale competente, ma deve comunicare la propria dichiarazione al creditore procedente entro 10 gg dalla notifica dell’atto a mezzo raccomandata o pec, anche mediante procuratore speciale o difensore munito di procura speciale.

La dichiarazione del terzo pignorato può essere:

  • positiva, se il terzo dichiara di essere in possesso di somme dell’esecutato;
  • negativa, se il terzo nega di essere in possesso di somme dell’esecutato.

Nella dichiarazione il terzo deve specificare (art. 547, primo e secondo comma C.p.c.):

  • di quali somme è debitore quando deve eseguire il pagamento in favore del debitore, o deve indicare la data in cui intende effettuare la consegna, in caso in cui oggetto sono beni;
  • se sono stati effettuati sequestri prima del pignoramento;
  • se sono state effettuate cessioni di credito prima del pignoramento;
  • se sono stati effettuati pignoramenti sia prima che dopo il pignoramento del credito.

Il terzo non è tuttavia obbligato a rendere tale dichiarazione; la mancata dichiarazione del terzo non comporta l’obbligo di risarcire danni in favore del creditore esecutante. 

Tuttavia vi sono doveri di cooperazione in capo al terzo, in quanto ausiliario del Giudice. Quindi:

  • se il terzo non rende una dichiarazione imparziale, veritiera ed esatta, si espone a responsabilità nei confronti del creditore procedente e al conseguente obbligo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. (Cass. S.U. n. 9407/1987);
  • a seguito del giudizio di accertamento, se è accertata l’esistenza del credito pignorato, il terzo può essere condannato alle spese processuali (Cass. n. 588/1998).

La dichiarazione del terzo, tuttavia, come già detto in precedenza, può essere revocata, in caso di errore materiale (incolpevole) ovvero integrata finché non sia intervenuto il provvedimento di assegnazione del credito (Cass. n. 10912/2017).

Se l’errore emerge dopo il provvedimento di assegnazione, il terzo ha l’onere di proporre contro l’ordinanza opposizione ex art. 617 c.p.c. In mancanza l’ordinanza può essere impugnata dal terzo con l’opposizione ex art. 615 c.p.c. solo per motivi impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale sopravvenuti alla formazione del titolo.

Dal momento della notifica dell’atto di pignoramento, il terzo è tenuto a rispettare gli obblighi di custodia imposti dalla legge, con riferimento alle cose e alle somme dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato, aumentato del 50%, ed è tenuto a non disporre delle somme pignorate senza ordine del giudice, per tutta la durata del processo esecutivo.

L’inosservanza dell’obbligo di custodia è sanzionata dall’art. 388-bis c.p.c. (violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo).

Se non procede spontaneamente a questa dichiarazione, sarà il giudice ad ordinarla.

Udienza per la dichiarazione del terzo

Alla data di udienza, indicata nell’atto di citazione o in altra data se differita dalla cancelleria, si tiene l’udienza per la dichiarazione di terzo, in cui il G.E. verifica  l’idoneità del titolo esecutivo del creditore pignorante e la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, potendo anche ridurre l’importo delle somme da assegnare rispetto a quelle precettate ed accertare se la dichiarazione del terzo sia positiva o negativa.

Di conseguenza, in tale udienza può verificarsi che:

  • il terzo non ha reso la dichiarazione;

Se il creditore dichiara in udienza di non avere ricevuto la dichiarazione del terzo, il G.E. deve fissare una nuova udienza, in cui il terzo deve comparire personalmente rendere la dichiarazione oltre ad eventuali chiarimenti. La relativa ordinanza deve essere notificata  al terzo almeno 10 gg. prima (art. 548 – 1° comma c.p.c.). 

All’udienza:

  • se il terzo compare e rende la propria dichiarazione, il G.E. procede in funzione del contenuto di questa ai conseguenti provvedimenti;
  • se il terzo non compare o se compare ma si rifiuta di rendere la dichiarazione, il credito o il possesso del bene pignorato di appartenenza del debitore si considerano non contestati ai fini del procedimento corso e della successiva esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, nell’ammontare e nei termini indicati dal creditore nell’atto di pignoramento (art. 548 c.p.c.).

Pertanto: 

  • se l’allegazione del creditore consente di identificare il credito o i beni in possesso del terzo, il giudice fissa una nuova udienza per l’assegnazione dei beni o dei crediti pignorati; resta ferma la possibilità per il terzo di impugnare l’ordinanza di assegnazione dei crediti emessa in conseguenza della mancata dichiarazione, ma solo se riesce a dimostrare di non averne avuto conoscenza perché la notifica era irregolare o per caso fortuito o forza maggiore.
  • se invece la mancata dichiarazione del terzo non rende identificabili i beni pignorati, o anche se la dichiarazione è stata resa ma il creditore l’ha contestata, il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, accerta l’esistenza e l’ammontare del credito con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo (art. 549 c.p.c.).

L’ordinanza in questione è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi).

  • il terzo ha reso la dichiarazione ma questa viene contestata dal creditore;

In tal caso, il codice di procedura civile prevede che il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, compia tutti gli accertamenti che si rendano necessari per accertarne la veridicità, nel contraddittorio tra le parti e con il terzo.

All’esito di tali accertamenti emette un’ordinanza che produce tutti i necessari effetti ai fini della procedura esecutiva.

Allo stesso modo si procede anche quando il terzo ometta la dichiarazione e l’allegazione del creditore non consenta di ben identificare il credito o i beni del debitore che sono in possesso del terzo.

  • il terzo ha reso la dichiarazione positiva che non viene contestata.

In caso di dichiarazione positiva del terzo pignorato, e qualora la stessa non sia contestata dal creditore procedente il G.E., sentite le parti, creditore procedente e debitore esecutato eventualmente comparso all’udienza, ordina l’assegnazione o la vendita (art. 552 c.p.c.). 

In particolare:

  • se il credito è esigibile immediatamente, o comunque entro un termine non superiore a 90 gg, il G.E. provvede all’assegnazione, eventualmente previa ripartizione pro quota con i creditori concorrenti (art. 553, 1° comma, c.p.c.);
  • se il credito è esigibile in un termine più lungo di 90 gg, l’assegnazione è possibile solo se chiesta concordemente dai creditori, altrimenti il credito verrà venduto con le regole della vendita forzata delle cose mobili (art. 553, 2° comma, c.p.c.) ed insieme col credito verranno trasferite le relative garanzie reali.

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L’ordinanza di assegnazione o di vendita

L’assegnazione o la vendita dei beni o crediti pignorati presso il terzo segue le norme generali dettate per l’espropriazione mobiliare presso il debitore (artt. 529 e ss. c.p.c.).

L’ordinanza di assegnazione è titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato, il quale diventa debitore esecutato e deve adempiere tempestivamente. In caso contrario essendo l’ordinanza di assegnazione titolo esecutivo in favore del creditore, che questi può agire direttamente nei confronti del terzo, avviando nei suoi confronti una nuova e distinta procedura esecutiva.

L’ordinanza di assegnazione trasferisce al creditore assegnatario la titolarità del credito pignorato, che il debitore esecutato aveva nei confronti del terzo assegnato. La cessione del credito avviene “pro solvendo”, quindi non opera l’immediata liberazione del debitore esecutato verso il creditore pignorante, la quale si verifica soltanto con l’effettivo pagamento che il terzo esegua al creditore (art. 2928 c.c.).

Il terzo assegnato può far valere contro il creditore assegnatario le stesse eccezioni che avrebbe potuto far valere contro il debitore originario. 

Con alcune recenti pronunce la Corte di Cassazione ha ribadito che l’ordinanza acquista efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo solo dal momento in cui questi ne ha conoscenza o da un momento successivo, specificamente indicato nell’ordinanza stessa (Cass. sent. n. 1573/18).

Quest’ultima potrà quindi essere semplicemente comunicata al terzo o notificata in forma esecutiva, ma in questo caso la Cassazione ha chiarito che non è possibile notificare contestualmente anche l’atto di precetto e che qualora ciò dovesse avvenire il terzo potrebbe opporsi al pagamento delle spese legali intimategli, non essendo stato messo in condizione di adempiere spontaneamente (Cass. sent. n. 19986/2017).

Di conseguenza:

  • prima di tale momento il potere del creditore di agire esecutivamente è sospeso (Cass. 2.2.2017 n. 2724);
  • il termine dei 20 gg. per l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. decorre da quando il terzo ha conoscenza dell’ordinanza, non dal deposito in cancelleria (Cass. 30.12.2014 n. 27533).

L’ordinanza di assegnazione non ha attitudine di giudicato, in quanto è l’atto conclusivo del procedimento esecutivo: non sono più ammesse opposizioni per motivi non attinenti all’ordinanza. Essa può essere impugnata dal terzo:

  • con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., per opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti all’ordinanza (es. avvenuto pagamento del debito al creditore) o contestare le somme indicate nel precetto;
  • con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per opporre vizi del provvedimento (ovvero: erronea interpretazione del G.E. della dichiarazione, omessa indicazione del terzo di altri pignoramenti, errore del terzo nella dichiarazione circa l’ammontare del credito).

L’assegnazione in caso di più creditori o pignoramenti

In caso di pluralità di creditori, il G.E. deve disporre l’accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore, per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a 3 anni.

Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d’ufficio, il G.E. dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l’eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dispone la distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che nel frattempo si siano muniti di titolo esecutivo.

Il residuo della somma ricavata, dopo l’ulteriore distribuzione o dopo che sia decorso il termine previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l’espropriazione.

In caso di più pignoramenti presso lo stesso terzo:

  • In caso di pignoramento precedente all’udienza fissata per la dichiarazione (artt. 550 e 524 2° e 3° co. c.p.c.), i vari pignoramenti e processi devono essere riuniti e tutti i creditori sono parimenti legittimati.
  • in caso di pignoramento successivo all’udienza fissata per la dichiarazione, il creditore successivo è considerato intervenuto tardivamente.

Qualora i crediti siano garantiti da pegno (art. 554 c.p.c.), il G.E. dispone che la cosa data in pegno sia affidata all’assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti (art. 554 c.p.c.). In caso di pluralità di assegnatari, l’annotazione è fatta in proporzione ai rispettivi crediti e rispettando eventuali cause di prelazione.

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I crediti impignorabili

Non tutti i crediti del debitore verso il terzo possono costituire oggetto di pignoramento, l’art. 545 c.p.c. individua alcune tipologie di crediti che non possono essere pignorati, distinguendo tra impignorabilità assoluta e relativa.

Sono assolutamente impignorabili:

  • i crediti aventi ad oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri;
  • i crediti aventi ad oggetto sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, enti di assistenza o istituti di beneficenza;
  • i crediti derivanti da pensioni di invalidità.

Sono relativamente impignorabili:

  • crediti alimentari, gli stipendi, i salari e le altre indennità dovute da privati per rapporto di lavoro o di impiego (comprese quelle dovute a causa di licenziamento): questi crediti sono pignorabili per alimenti nella misura determinata con decreto dal Presidente del Tribunale o di un giudice da lui delegato; diversamente sono pignorabili nella misura massima di 1/5 del loro ammontare;
  • crediti per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, pignorabili nella misura di 1/5 del loro ammontare;
  • le somme da chiunque dovute a titolo di pensioneindennità che tengono luogo di pensione o altri assegni di quiescenza, pignorabili solo per l’importo eccedente la misura massima mensile dell’assegno socialeaumentato della metà (l’importo dell’assegno sociale varia ogni anno).

La parte eventualmente eccedente tale ammontare è invece pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell’art. 545 c.p.c. nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Se concorrono più cause di impignorabilità tra quelle precedentemente menzionate, il pignoramento non può comunque estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette.

Sono relativamente impignorabili, purchè le somme siano accreditate su c/c bancario o postale intestato al debitore, anche:

  • le indennità relative al rapporto di lavoro privato o di pubblico impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento;
  • le prestazioni previdenziali a titolo di pensione o assegni di quiescenza.

Tali somme sono pignorabili:

  • ·nella misura eccedente il triplo dell’assegno sociale, se l’accredito è anteriore al pignoramento;
  • ·nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell’art. 545 c.p.c. nonché dalle speciali disposizioni di legge, se l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente.

Il pignoramento eseguito sulle somme indicate dall’art. 545 c.p.c., in violazione dei divieti ed oltre i limiti previsti dalla norma e dalle disposizioni di legge speciali, è parzialmente inefficace (limitatamente alla parte eccedente il consentito) e l’inefficacia è rilevabile d’ufficio dal giudice (art. 545, comma nove, c.p.c.).

Altre somme che possono essere pignorate sono quelle in banca e si passa quindi al pignoramento del conto corrente, dei libretti o dei titoli del debitore.

Possono essere pignorati addirittura anche dei crediti che siano dovuti da altri debitori al debitore principale.

Infine, possono essere pignorati affitti e pigioni, ossia il canone di locazione che l’affittuario deve al locatore debitore.

I costi del pignoramento presso terzi

I costi relativi ad una procedura di pignoramento presso terzi ha costi variabili, legati non solo al valore del compendio pignorato ma anche al numero di terzi coinvolti nel procedimento.

Di seguito i principali costi, con l’indicazione approssimativa del loro ammontare.

  • Notifica dell’atto di pignoramento: 

Il pignoramento presso terzi è un atto che deve essere notificato esclusivamente dall’Ufficiale Giudiziario su richiesta del creditore, ovvero del suo avvocato, sia al debitore che al terzo/terzi;

Il costo varia a seconda della tipologia di notifiche a mano o per posta e del numero di destinatari e subisce variazioni ulteriori anche in base alle tariffe applicate dall’ufficio UNEP (Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti) di riferimento.

Di regola il costo di una notifica individuale è compreso indicativamente tra i 20,00 e i 50,00 euro, ed arriva anche a 100,00 euro se l’ufficiale giudiziario deve recarsi personalmente sul luogo della notifica;

A questi costi dovranno poi aggiungersi le spese di spedizione postale dell’atto all’UNEP competente, se l’Avvocato ha promosso l’espropriazione al di fuori dal proprio foro territoriale di appartenenza.

Inoltre, se la notifica non dovesse andare a buon fine (ad esempio perché il debitore o il terzo si sono nel frattempo trasferiti o risultano irreperibili) andrà necessariamente rinnovata, effettuando di regola indagini ulteriori (visure camerali, certificati anagrafici di residenza) e sostenendo le relative spese.

Una volta ottenuti i nuovi indirizzi, dovrà richiedere una nuova notifica dell’atto, e quindi sostenere nuovamente le spese di cui al paragrafo precedente. Se, poi, il soggetto al quale è necessario notificare dovesse rendersi irreperibile, la procedura potrà proseguire ugualmente, ma il creditore dovrà richiedere la notifica ex art 143 cpc, ovvero un’appositamente notifica per gli irreperibili, con conseguenti spese aggiuntive.

  • Iscrizione a ruolo del pignoramento:

per cui occorrono

  1. una marca da bollo da 27,00 euro, a titolo di anticipazione forfettaria dei diritti di notifica;
  2. un contributo unificato di importo variabile in base al valore della causa, determinato dall’ammontare del credito per cui si agisce
  3. 43,00 euro per i procedimenti espropriativi di valore inferiore a 2.500,00 euro;
  4. 139,00 euro per i procedimenti di espropriazione di valore superiore a 2.500,00 euro.
  • Compenso avvocato

Tutte le spese di cui abbiamo parlato sinora costituiscono i cd. “costi vivi”, ovvero quelle spese che vanno pagate immediatamente al soggetto che eroga il servizio o il documento e, in genere, l’avvocato le inserisce in parcella come spese esenti Iva (le cd. anticipazioni), purché regolarmente documentate (Art. 15, comma 1, n. 3, D.P.R. n. 633/1972).

Ai costi precedentemente indicati dovrà aggiungersi il compenso liquidato dal giudice al legale che ha assistito il creditore nel corso della procedura esecutiva.

Gli importi sono indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense”) e variano in base al valore del procedimento. 

  • Imposta di registrazione ordinanza di assegnazione:

Ultimo costo a carico del creditore pignorante, è l’imposta di registrazione dell’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione dispone l’assegnazione delle somme pignorate in suo favore, ed pari a 200,00 euro (art. 8, comma primo, lettera d della Tariffa parte I, allegata al Testo unico n. 131/1986).

Infatti ogni procedimento giudiziario e ogni atto che concludono una fase di giudizio sono sottoposti a registrazione. Nel momento in cui viene emessa una sentenza o un provvedimento, la cancelleria dell’ufficio che li ha emessi manda comunicazione all’Agenzia delle Entrate, chiedendo la registrazione entro termini stabiliti.

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FAC-SIMILE atto di pignoramento presso terzi

TRIBUNALE DI __________

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Nell’interessa della Sig.ra ________, nata a ___ il _____(c.f. __________), residente a ________Via _______,   rappresentata e difesa, per delega in calce/a margine del (titolo esecutivo), dall’Avv.   _________ (c.f. ________), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del legale in __________, Via _________.

IL sottoscritto avvocato dichiara, ai sensi del DL n. 35/2005, di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi del presente procedimento al numero di fax __________, o all’indirizzo di posta elettronica certificata ___________________

PREMESSO CHE

  1. la Sig.ra _______ è creditrice di (debitore), con sede legale in ______, Via _______, P. Iva ________, in persona del legale rappresentante pro tempore _________ (c.f. ________), in forza di (titolo esecutivo);
  2. il predetto titolo esecutivo munito di formula esecutiva in data _________, notificato unitamente all’atto di precetto in data ____________non opposto è divenuto definitivamente esecutivo ai fini di legge.
  3. che ad oggi l’istante è creditrice della somma di €_____________, oltre gli interessi e le spese successive, come chiesto nel precetto ritualmente notificato, il cui termine di dieci giorni dalla notifica è decorso infruttuosamente;
  4. il debitore ad oggi nulla ha corrisposto all’istante;
  5. è noto all’istante che (debitore) è creditore di (terzo), con sede legale in ___ Via ______, P. Iva _______, in forza di rapporto di ______________________;
  6. pertanto è intenzione del creditore, come sopra rappresentato e difeso, sottoporre a pignoramento, nei modi e nei limiti di legge, per capitale interessi e spese, tutti i crediti a qualunque titolo vantati da (debitore) nei confronti di (terzo), fino a concorrenza del credito precettato aumentato della metà e dunque fino all’importo di €. ______ e a tal fine

CITA

(debitore) con sede legale in ______, Via _______, P. Iva ________, in persona del legale rappresentante pro tempore _________ (c.f. ________), a comparire dinanzi al Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di _____, all’udienza che sarà ivi tenuta il giorno ______, , perché sia presente agli atti ulteriori.

INVITA, ai sensi dell’art. 547 c.p.c.

il (terzo) ______in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in ______, Via______, P. Iva _______, a comunicare al creditore procedente la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., da trasmettere entro 10 giorni dalla ricezione del presente atto, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (pec: ______), precisando che la dichiarazione dovrà specificare:

– di quali somme è debitore nei confronti di (debitore) e quando ne deve eseguire il pagamento;

– gli eventuali sequestri ed i pignoramenti precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che       gli sono state notificate o che ha accettato.

AVVERTE

Il (terzo)__________ che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza ai sensi dell’art. 548 c.p.c. e che qualora non vi compaia o pur comparendo non renda la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c,  il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, ed il Giudice provvederà ai sensi degli artt. 552 e 553 c.p.c. 

INTIMA

ai sensi dell’art. 543, comma 2, n. 2 c.p.c., a al terzo pignorato

DI NON DISPORRE

delle somme pignorate aumentate della metà, oltre agli interessi e alle spese successive all’atto di precetto, alla tassa di registro, dele somme/o attività dovute e debende per qualsiasi titolo o ragione senza ordine del Giudice, avvertendolo che in difetto verranno applicate le sanzioni di legge.

*** ***** ***

Con refusione di spese, diritti, onorari, contributo forfetario ed oneri come per legge e salvo e riservato ogni altro diritto, azione e ragione.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 D.P.R. 115/2002 e successive modifiche si dichiara che il valore del presente procedimento è di € ______________ e per effetto è dovuto un contributo unificato di € _____________.

Data ____________________                                                   Avv. __________________

*** ***** ***

Ad istanza dell’Avv. ______, quale rappresentante in giudizio e difensore della Sig.ra _____, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Unep presso il Tribunale di ________,

VISTO

il titolo esecutivo costituito dal ______, emesso il ______ da ____, munito di formula esecutiva il ______ e notificato a (debitore) il___;

l’atto di precetto notificato a (debitore) il ________ intimante il pagamento della somma di €. _______ oltre ad interessi e successive occorrende,

HO PIGNORATO

nei limiti di legge e sino alla concorrenza di €. ______, ai sensi dell’art. 546, comma 1, c.p.c., tutti i crediti vantati da (debitore)___________ nei confronti di (terzo)_______________, importo che dovrà essere reso indisponibile per il debitore dalla data di notifica del presente atto.

A tal fine

HO INTIMATO,

ai sensi dell’art. 543, comma 2 n. 2 c.p.c., a (terzo), _____ in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in ______, Via______, P. Iva _______, di non disporre, sino alla concorrenza di € ____________, aumentato della metà oltre agli interessi e alle spese successive all’atto di precetto, alla tassa di registro, delle somme e/o attività dovute e debende per qualsiasi titolo o ragione senza ordine del Giudice, avvertendolo che in difetto verranno applicate le sanzioni di legge.

HO INGIUNTO,

ai sensi dell’art. 492, co. 1, c.p.c., e 543 c.p.c a (debitore) con sede legale in ______, Via _______, P. Iva ________, in persona del legale rappresentante pro tempore _________ (c.f. ________), di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme pignorate ed

HO INVITATO

ai sensi dell’art. 492, comma 2, c.p.c., (debitore) con sede legale in ______, Via _______, P. Iva ________, in persona del legale rappresentante pro tempore _________ (c.f. ________), ad effettuare presso la cancelleria del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di ______ la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l’esecuzione, con l’avvertimento che in mancanza o in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni ad essa dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice.

HO AVVERTITO

(debitore) con sede legale in ______, Via _______, P. Iva ________, in persona del legale rappresentante pro tempore _________ (c.f. ________), che 

  • ai sensi dell’art. 495 c.p.c. può chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto ai creditori pignoranti e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese sempre che, a pena di inammissibilità, depositi in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori eventualmente intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti eventualmente effettuati, di cui deve essere data prova documentale. 
  • a norma dell’art. 615 c.p.c. secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non averla potuta proporre tempestivamente per causa ad essa non imputabile.

HO AVVISTATO

il (terzo), _____ in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in ______, Via______, P. Iva _______, che dal momento in cui è notificato l’atto, è soggetto, ex art. 546 c.p.c., relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la Legge impone al custode.

Conseguentemente

HO NOTIFICATO

Il suesteso atto di pignoramento presso terzi e contestuale citazione ex art. 543 c.p.c.  mediante consegna di copia conforme a questa a:

debitore  presso la sua residenza in _____________________________, ed ivi a:

terzo debitore in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in ______, Via______, ed ivi a:

L’Ufficiale Giudiziario

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