Recupero credito condominio
Il recupero del credito condominio dalla riforma del 2012 spetta all’amministratore condominiale entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Prima della riforma del 2012 l’amministratore aveva solo il compito di riscuotere i contributi condominiali e sollecitare in modo bonario i condomini morosi e poteva scegliere in modo del tutto facoltativo se intervenire per sistemare la situazione.
La questione degli insoluti nei condomini è un problema rilevante per gli amministratori che in alcuni casi, si trovano nell’impossibilità di continuare la gestione ordinaria del condominio.
A seguito della riforma condominiale avvenuta con la legge 220/2012, entrata in vigore il 18/06/2013 la disciplina del condominio è stata ampliata, e prevede ora delle linee guida più specifiche rispetto al passato.
Lo sai che se non ti attivi per recuperare il credito entro 6 mesi sarai considerato responsabile del ritardo?
Recupero crediti per condomini: tutto quello che devi sapere
La legge nel novellare art .1129 co 9 cc impone all’amministratore di attivarsi per il recupero anche forzoso dei crediti condominiali entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, in caso contrario, sarebbe personalmente responsabile del ritardo e, proprio a causa di tale incuria, potrebbe essere revocato per giusta causa.
L’amministratore quindi dovrà attivarsi per recuperare i crediti condominiali attraverso la scelta di un legale, senza bisogno dell’autorizzazione dell’assemblea.
Se la fase stragiudiziale non è andata a buon fine, l’amministratore potrà incaricare l’avvocato, senza necessità dell’autorizzazione assembleare, di procedere per chiedere al Giudice un Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, quindi senza attendere 40 giorni.
Ciò significa che a partire dal giorno dopo può iniziare l’esecuzione forzata, iscrivendo l’immobile a ipoteca e mettendolo all’asta.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo dovranno essere presentate delle prove scritte, quindi sarà allegato il piano di riparto approvato dall’assemblea e l’inadempimento del moroso.
Inoltre, se vuoi approfondire l’argomento, ho scritto una guida completa sul recupero credito.
Sei un amministratore condominiale e devi recuperare un credito?
Nel caso in cui l’appartamento sia dato in affitto a terzi, è possibile procedere con il pignoramento presso terzi avente ad oggetto il canone di locazione.
Cosa significa? Che l’inquilino dovrà pagare l’affitto all’amministratore anziché al padrone di casa, per poter saldare il debito.
Autotutela: Prima di intraprendere le vie legali e chiedere l’emissione di un Decreto Ingiuntivo, l’amministratore può agire in maniera autonoma, intraprendendo due diverse azioni:
- la sospensione dei servizi comuni: c’è la possibilità di sospendere al moroso la fruizione dei servizi comuni, suscettibili di godimento separato, quindi l’acqua negli edifici dove è centralizzata, il riscaldamento e la luce. Inoltre, si può impedire il parcheggio nel cortile condominiale. Per potere agire nel suddetto modo, però, è necessario che il moroso non paghi da almeno sei mesi. In ogni caso prima del distacco dovrebbe essere inviata una intimazione scritta.
- la denuncia ai creditori, invece, può essere fatta dall’amministratore inviando l’elenco dei nominativi dei morosi, per fare in modo che eventuali azioni esecutive dei primi vengano fatte esclusivamente nei confronti di chi non ha pagato regolarmente le spese. Va sottolineato che in ogni caso essi potranno agire anche nei confronti del condominio, e chi ha sempre sostenuto i pagamenti in modo regolare sarà coinvolto. Tale situazione però potrà essere attuata solo se prima sono stati escussi i condomini morosi. I creditori hanno comunque la facoltà di poter pignorare il conto corrente del condominio.
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Ho scritto anche altre guide relativo al recupero crediti per aziende, recupero crediti per istituti bancari e per il recupero crediti per privati.
Spero che questo articolo sul recupero credito condominio ti sia piaciuto.